Giudicato esterno e questioni interpretative: nessun vincolo sul giudice (Cass. civ. Sez. V n. 2255 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La questione interpretativa comune a più cause non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente rispetto alla domanda o al capo cui si riferisce, assolvendo a una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. Il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. opera solo quando la situazione giuridica accertata sia soggettivamente e oggettivamente identica, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un principio di stare decisis. Ai fini TOSAP, gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 assumono a presupposto l’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree demaniali, anche soprastanti il suolo, con effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, indipendentemente dall’esistenza di una concessione o autorizzazione. L’occupazione a mezzo di viadotto autostradale realizzata dal concessionario è tassabile e non ricade nell’esenzione dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, che presuppone l’occupazione da parte dello Stato.
Il Fatto
La società concessionaria di un tratto autostradale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado, confermando un avviso di accertamento TOSAP relativo all’anno 2004 emesso dal concessionario della riscossione del tributo.
La contribuente aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi su una pronuncia della stessa Commissione regionale relativa all’annualità 2009 e alle medesime parti, che aveva riconosciuto l’esenzione dall’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni riconducibili allo Stato. Il concessionario resisteva con controricorso, eccependo a sua volta l’efficacia espansiva di un opposto giudicato di legittimità formatosi per annualità diverse.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché relativi alla medesima questione giuridica, sono dichiarati inammissibili. La Corte osserva che quello che la ricorrente indica come elemento comune alle cause si risolve in una questione interpretativa delle norme di diritto, attività consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale che non può mai costituire limite all’esegesi di altro giudice.
Il Collegio richiama il distinto modo in cui opera il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti, dal principio dello stare decisis, non riconosciuto nell’attuale ordinamento processuale. L’interpretazione e individuazione della norma posta a fondamento della pronuncia — salvo che su di essa si sia formato il giudicato interno — non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente, assolvendo a funzione strumentale rispetto alla decisione. A tale proposito la Corte richiama Cass. n. 14509 del 2016, Cass. n. 23723 del 2013, Cass. n. 15215 del 2021, Cass. n. 21561 del 2010 e Cass. n. 19679 del 2003.
Analoghe considerazioni valgono per l’eccezione del concessionario circa il giudicato esterno costituito da una pronuncia di legittimità emessa tra le stesse parti per annualità diverse, con cui era stata esclusa l’esenzione in capo alla concessionaria. Anche in tal caso il punto comune alle cause si risolve in una questione di diritto non vincolante, salvo il ne bis in idem in presenza di identità soggettiva e oggettiva.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo respinge. Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree anche soprastanti o sottostanti il suolo, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Rileva il fatto in sé dell’occupazione, indipendentemente dall’esistenza di concessione o autorizzazione, salvo le ipotesi di esenzione. Nel caso concreto si è realizzata un’occupazione di fatto a mezzo del viadotto autostradale, in assenza della concessione comunale prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993.
La Corte precisa che l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 assoggetta alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, e che il viadotto costituisce impianto ai fini della norma. L’occupazione va imputata all’ente concessionario, che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato, con conseguente esclusione dell’esenzione. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali applicati.
Nota della Redazione
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