La riscossione dei contributi AGCM spetta al giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 8152 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contributi per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previsti dall’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della l. n. 287/1990, hanno natura tributaria. Si tratta di prestazioni patrimoniali imposte per legge, prive di rapporto sinallagmatico, collegate a una pubblica spesa e commisurate al fatturato quale indice di capacità contributiva. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria, che ha carattere pieno ed esclusivo, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992. L’art. 133, lett. l), c.p.a. si interpreta nel senso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo opera per tutti i provvedimenti dell’Autorità, ad eccezione di quelli afferenti al contributo in questione.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato notificava alla società una cartella di pagamento relativa al contributo per il proprio funzionamento per l’anno 2016. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ne accoglieva il ricorso. A seguito dell’appello dell’Autorità, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice amministrativo.

La società proponeva ricorso per cassazione e l’Autorità resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva come le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10577 del 2020, abbiano già statuito la natura tributaria dei contributi per il funzionamento dell’Autorità. Tali contributi sono prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, caratterizzate dalla coattività in assenza di un rapporto sinallagmatico, collegate a una pubblica spesa e riferite a un presupposto economicamente rilevante, quale il fatturato assunto a indice di capacità contributiva.

Da ciò deriva che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, le controversie relative alla riscossione di tali oneri sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo. Il giudice tributario è competente non solo sui giudizi di impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche su quelli riguardanti la legittimità di tutti gli atti del procedimento.

La Corte chiarisce che l’art. 133, lett. l), c.p.a. va interpretato restrittivamente: la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda tutti i provvedimenti dell’Autorità, ma non quelli concernenti il contributo in esame, per i quali trova applicazione la previsione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, quale norma attributiva della giurisdizione al giudice tributario.

La Corte dichiara assorbito il ricorso incidentale dell’Autorità, volto a far valere l’inammissibilità dell’originario ricorso per la contestazione di vizi non propri della cartella, in quanto l’accoglimento del ricorso principale rende superfluo l’esame di tale doglianza. Non può invece accogliersi l’istanza della società di decisione nel merito, essendo necessario analizzare ogni ulteriore questione, processuale e sostanziale, che il giudice d’appello non ha esaminato. La causa viene quindi rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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