Rapina impropria consumata e aggravante dell’arma: obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 34816 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, la consumazione del delitto si realizza quando la violenza o la minaccia venga posta in essere dopo la sottrazione della cosa, al fine di assicurarsene il possesso o di conseguire l’impunità; è irrilevante che dalla violenza consegua l’impossessamento, poiché questo non costituisce l’evento del reato ma un elemento appartenente al dolo specifico. La circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia con le armi, di natura oggettiva, si comunica ai concorrenti nei limiti del criterio generale di imputazione dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., che richiede la conoscenza effettiva o l’ignoranza per colpa. La corte di merito che ometta di motivare sul motivo di appello dedicato a tale aggravante incorre in vizio di motivazione, con conseguente annullamento sul punto.
Il Fatto
Con sentenza del 20 giugno 2024 la Corte d’appello di Firenze confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato nei confronti dell’imputato per rapina impropria pluriaggravata, per essersi impossessato, in concorso con altra persona, di quattro bottiglie di liquore ai danni di un supermercato, con violenza o minaccia commessa con armi e da più persone riunite. Riconosciuta la circostanza attenuante dell’art. 62, n. 4), cod. pen. e applicata la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, l’imputato era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e seicento euro di multa.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: da un lato contestava di avere concorso moralmente nella sottrazione della merce, sostenendo che la propria condotta integrasse al più un tentativo di rapina impropria; dall’altro lamentava l’omessa motivazione sul motivo di appello relativo all’attribuzione dell’aggravante dell’uso dell’arma, costituita dal collo rotto di una bottiglia, usata dalla sola concorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto escluso la prendibilità in considerazione della memoria difensiva depositata in vista dell’udienza, perché presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per motivi nuovi e memorie, richiamando sul punto due precedenti conformi.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La corte territoriale aveva spiegato la pronta reazione dell’imputato in ausilio alla concorrente, nel momento in cui si era avveduto dell’intervento della guardia giurata, con la corresponsabilità morale dello stesso nella sottrazione delle bottiglie: motivazione priva di vizi logici, rispetto alla quale il ricorrente si era limitato a dedurre la mancanza di prova, omettendo di confrontarsi con essa. Il motivo, su questo punto, risultava quindi prima ancora che infondato non consentito.
Quanto alla questione della consumazione, la Corte ha osservato che la concorrente aveva già superato le casse con la merce, sicché la sottrazione era già avvenuta; la violenza successiva, finalizzata ad assicurarsi il possesso delle bottiglie e a conseguire l’impunità, determina la consumazione del delitto. L’impossessamento non è evento del reato ma elemento del dolo specifico, come affermato in precedenti specifici richiamati in motivazione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emergeva che la Corte d’appello aveva del tutto omesso di motivare sul motivo con cui l’imputato contestava l’attribuzione dell’aggravante dell’uso dell’arma, essendosi limitata alle aggravanti delle più persone riunite e della recidiva. La Corte ha evidenziato l’interesse dell’imputato all’esclusione dell’aggravante, poiché la Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Ha quindi annullato la sentenza limitatamente all’aggravante dell’arma, con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Firenze, indicando il principio che il nuovo giudice dovrà applicare: in tema di concorso di persone, il criterio di imputazione delle circostanze aggravanti dell’art. 59, secondo comma, cod. pen. opera anche per le circostanze oggettive, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo, non essendo tale criterio modificato dall’art. 118 cod. pen., riferito alle sole circostanze soggettive. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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