L’alienazione del bene non estingue la legittimazione passiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 7070 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’abuso edilizio, destinatario dell’ordine di demolizione contenuto nel titolo esecutivo penale, resta legittimato passivo in executivis anche ove, medio tempore, si alleghi il venir meno della titolarità dominicale o del rapporto con il bene. La successiva circolazione del bene o la mera detenzione in capo a terzi non elide di per sé la legittimazione del condannato, salva la rigorosa allegazione di un interesse concreto e attuale alla revoca o sospensione dell’ingiunzione. L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha carattere reale e oggetto complessivo, mirando alla restitutio in integrum dell’edificio abusivo. La qualificazione di un terzo come mero possessore, e non come titolare del diritto di proprietà, esclude che l’ordine demolitorio debba essere rivolto a quest’ultimo, permanendo la responsabilità del condannato.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di estromissione proposta da una donna dal procedimento esecutivo volto alla demolizione del manufatto abusivo oggetto dell’ordine contenuto in un decreto penale di condanna divenuto esecutivo. La ricorrente deduceva la perdita di ogni rapporto attuale con il bene, assumendo che l’attuale proprietaria o possessore fosse un’altra persona, indicata nell’ingiunzione demolitiva del pubblico ministero. Il giudice dell’esecuzione negava l’estromissione valorizzando le note degli organi comunali, dalle quali la terza risultava mera possessore e non titolare del diritto reale pieno, e la circostanza che la ricorrente fosse la destinataria dell’ordine di demolizione in quanto responsabile dell’abuso. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il provvedimento impugnato non presenta alcun vizio motivazionale: il giudice dell’esecuzione ha dato conto della prevalenza delle risultanze amministrative coeve al subprocedimento esecutivo, dalle quali la terza indicata dall’ingiunzione del pubblico ministero risultava mera possessore e non titolare del diritto di proprietà, e ha fondato la decisione su una duplice ratio: l’assenza di prova di un diritto reale altrui pieno ed esclusivo e la permanenza della legittimazione passiva della responsabile dell’abuso.
Quanto alla natura dell’ordine di demolizione, la Corte ha precisato che il titolo esecutivo penale permane efficace verso il responsabile dell’abuso: la successiva circolazione del bene non elide la sua legittimazione passiva, salva la rigorosa prova di un interesse concreto e attuale alla rimozione o sospensione dell’ingiunzione in sede esecutiva. L’ordine ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura reale ed è volto alla restitutio in integrum del bene, con la conseguenza che la sua esecuzione non può essere paralizzata da mere difficoltà tecniche imputabili al condannato.
La Corte ha infine ricordato l’orientamento consolidato per cui la cosiddetta “fiscalizzazione” dell’abuso di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un’eccezione confinata alle ipotesi di parziali difformità e non è applicabile quando l’immobile sia integralmente abusivo, come nel caso di specie. La decisione ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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