Ricettazione attenuata, vendita online esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. II n. 39952 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione attenuata, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è configurabile quando la condotta riveli una evidente finalità speculativa, come nel caso in cui il detentore offra in vendita su piattaforma online il bene provento di delitto, non limitandosi a goderne personalmente. Il giudice di merito, nel valutare la particolare tenuità dell’offesa, attinge ai parametri del solo primo comma dell’art. 133 cod. pen. — modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo — senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi ivi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La motivazione che si fondi su tali criteri non è mancante, illogica o contraddittoria, né emessa in violazione di legge.
Il Fatto
Un soggetto è stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione attenuata, per avere detenuto una bicicletta provento di delitto. Il bene è stato rintracciato perché il detentore lo aveva offerto in vendita su una piattaforma online.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14/03/2025, ha respinto il motivo di gravame con cui si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo in sede di legittimità la medesima questione già esaminata nel merito.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dell’unico motivo prospettato, relativo al negato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. Il ricorrente ha trasferito sul piano della legittimità un motivo di gravame già speso e respinto nel merito dalla Corte territoriale con motivazione succinta ma congruente.
Il punto centrale riguarda la valutazione dell’offesa. La Corte di merito ha ritenuto che l’offesa non fosse particolarmente tenue, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in ragione della evidente finalità speculativa della condotta: la bicicletta è stata rintracciata proprio perché il detentore l’aveva offerta in vendita online, senza limitarsi a goderne personalmente per il soddisfacimento delle proprie necessità.
Il giudice del merito ha operato attingendo ai parametri normativi del primo comma dell’art. 133 cod. pen., esaminando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. La Corte di cassazione chiarisce che, per valutare la particolare tenuità dell’offesa, è ineludibile ricorrere al serbatoio di criteri indicati al solo primo comma dell’art. 133 cod. pen., che già orienta il giudice nella determinazione della pena. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01.
Ne deriva che la motivazione non può ritenersi mancante o manifestamente illogica, né contraddittoria, né emessa in violazione di legge: nella fattispecie non risulta compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità dell’offesa, che è stata anzi apprezzata nella sua dimensione ontologica.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze processuali previste dall’art. 616 cod. proc. pen.: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma stimata equa alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.