L’errore percettivo ex art. 625-bis c.p.p. non copre le censure valutative (Cass. pen. Sez. 2 n. 1031 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, circoscritto alla correzione di errori meramente percettivi, causati da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e che abbiano influito sul processo formativo della volontà. L’errore deve essere obiettivamente rilevabile e immediatamente percepibile ictu oculi, non implicante alcuna valutazione o apprezzamento giuridico. Il rimedio non configura un ulteriore grado di giudizio: non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici, per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione, anche se assertiva o apodittica. L’omessa motivazione su uno o più motivi non dà luogo a errore di fatto se il motivo è implicitamente disatteso o se l’omissione non è decisiva.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso concernente i reati di detenzione di pistola clandestina, trasferimento fraudoluto di valori per l’intestazione fittizia di un appartamento e di un terreno e per l’intestazione fittizia di una società. A fondamento dell’impugnazione, deduceva altrettanti errori di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., tra cui la mancata considerazione di circostanze idonee a escludere il dolo specifico e l’erronea valutazione di profili relativi alla sospensione dei termini di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Quando la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma di giudizio. Il ricorso straordinario non è preordinato a garantire la completezza della motivazione, ma alla rimozione delle conseguenze decisorie causate da sviste percettive immediatamente rilevabili.
In applicazione di tali principi, la Corte esamina i motivi dedotti. In relazione alla detenzione della pistola, la censura riguarda la valutazione della prova dell’abrasione della matricola, profilo già esaminato e rigettato dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta congrua e insindacabile. Il ricorrente sollecita una nuova valutazione della congruità motivazionale, estranea al perimetro del rimedio straordinario. Analogamente, la doglianza sulla prescrizione censura una pretesa errata interpretazione dell’art. 159 cod. pen., che costituisce errore di giudizio; la Corte osserva comunque che la sospensione dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge rientra tra le cause di sospensione della prescrizione, citando il proprio consolidato orientamento.
Quanto ai motivi concernenti il dolo specifico del reato di trasferimento fraudoluto di valori, la Corte rileva che le censure sono dirette a ottenere una nuova valutazione di motivi già esaminati e disattesi. Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono state implicitamente disattese in quanto recessive e inconciliabili con la finalità elusiva ritenuta provata. L’omessa motivazione non integra l’errore di fatto quando il motivo deve considerarsi implicitamente disatteso o quando l’omesso esame non è decisivo; in tal caso è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era decisiva e che l’omissione deriva da un sicuro errore di percezione.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto