Il giudice desume il dolo di bancarotta documentale dal giudicato (Cass. pen. Sez. 1 n. 11128 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la distinzione tra le due ipotesi di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942 impone di qualificare a titolo di dolo specifico l’occultamento delle scritture contabili, anche nelle forme dell’omessa tenuta, e a titolo di dolo generico la fraudolenta tenuta delle stesse, che presuppone l’accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. Il dolo specifico dell’omessa tenuta può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che caratterizzano la valenza fraudolenta della condotta, evidenziandone la finalizzazione all’occultamento delle vicende gestionali; il dolo generico della tenuta fraudolenta può essere desunto con metodo logico-presuntivo anche dall’accertata responsabilità per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta delle scritture è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.

Il Fatto

La ricorrente, amministratrice unica di una società a ristretta base familiare dichiarata fallita, aveva riportato condanna in doppio grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con sentenza del 2024, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la condanna limitatamente alla sola fattispecie documentale, censurando la Corte territoriale per aver invertito i criteri di individuazione dell’elemento soggettivo: la tenuta fraudolenta delle scritture era stata punita a titolo di dolo specifico, mentre l’omessa tenuta a titolo di dolo generico.

Il giudice del rinvio aveva confermato la condanna per la bancarotta documentale, e l’imputata aveva proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo l’insufficienza della motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo, contestato anche in relazione a condotte risalenti al periodo precedente all’assunzione della carica amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la portata della sentenza rescindente e la consequenziale attività del giudice del rinvio. Ha premesso che, a seguito dell’annullamento parziale, la condanna per la bancarotta patrimoniale era divenuta irrevocabile: il giudice del rinvio poteva quindi legittimamente fondare su quel giudicato la ricostruzione dell’elemento soggettivo della contestazione documentale residua.

Quanto all’omessa tenuta delle scritture, la Corte ha condiviso l’apprezzamento del giudice di merito che aveva desunto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori dal quadro fattuale complessivo: la prosecuzione delle forniture al principale debitore della società – figlio dell’imputata e precedente amministratore – senza incassare i corrispettivi e senza attivarsi per il recupero, era indice della finalizzazione della condotta omissiva all’occultamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, in danno dei creditori sociali.

Con riferimento alla tenuta fraudolenta, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice del rinvio in termini di dolo generico, ravvisato nella coscienza e volontà di annotare saldi di cassa fittizi, idonei a occultare i mancati pagamenti del debitore registrati come avvenuti. Ha attribuito rilievo, quale ulteriore indice della natura dolosa della condotta, all’ammissione resa dall’imputata in sede di audizione curatela riguardo all’assenza di liquidità in cassa alla data del fallimento.

La Corte ha quindi escluso che la motivazione del giudice del rinvio presentasse i vizi denunciati, ritenendola congrua e coerente con gli approdi ermeneutici in materia di elemento soggettivo della bancarotta documentale. Ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *