Inammissibile il ricorso per vizi di motivazione riproduttivi delle censure di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 10930 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Sono altresì inammissibili i motivi volti a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 185, commi 1 e 2, lett. c), 186, comma 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. Con il primo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova, contestando, in particolare, la prova dell’aver cagionato il sinistro stradale, aggravante del reato, sostenendo che la Polizia locale era intervenuta quando il sinistro si era già verificato. Con il secondo motivo eccepiva la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che i motivi di ricorso non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito, non scanditi da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Tali motivi, in particolare, erano volti a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità.

Quanto alla contestata esclusione dell’aggravante, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e congrua, dando conto degli elementi di prova raccolti dalla Polizia locale. Questi ultimi avevano consentito di individuare il punto d’urto sul margine sinistro della carreggiata, ove era parcheggiata la vettura colpita con la portiera aperta. Gli accertamenti avevano escluso che l’apertura della portiera avesse creato un significativo pericolo o intralcio, in considerazione dell’ampiezza della carreggiata e della pressoché totale assenza di traffico, rendendo l’urto addebitabile prevalentemente alla condotta di guida dell’imputato, influenzata dalle condizioni di grave ubriachezza.

In ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Nel caso di specie, il diniego era stato motivato con riferimento ai plurimi periodi detentivi sofferti, comprendenti plurime ricadute in condotte recidivanti, e alla mancanza di elementi positivi valutabili. La Corte ha, infine, richiamato il principio secondo cui, in caso di diniego, è sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di elementi o circostanze positive a tal fine.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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