Recidiva reiterata senza previa declaratoria di recidiva semplice (Cass. pen. Sez. 7 n. 2133 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, indicativi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice. La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è censura infondata, ostandovi il divieto di prevalenza di cui all’art. 69, comma quarto, cod. pen. Sono inammissibili i ricorsi per cassazione fondati su motivi manifestamente infondati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 31/05/2024, ha confermato la condanna di primo grado per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due imputati, riconoscendo la recidiva reiterata e specifica e concedendo le attenuanti generiche senza giudizio di prevalenza.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo plurimi motivi. Il primo ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, alla mancata disapplicazione della recidiva, alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Il secondo ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva reiterata.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati. Quanto alle doglianze sulla affermata colpevolezza, la Corte ha rilevato che queste si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte di merito, la quale ha logica e coerente ragione dell’attendibile riconoscimento dell’imputato quale possessore delle vetture ricettate e autore di una condotta concretamente oppositiva nei confronti degli operanti, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità.
Sulla questione della recidiva, la Cassazione ha richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 32318 del 2023, secondo cui per l’applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Nel caso di specie, la Corte di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, facendo leva sul rapporto tra i fatti di causa e le plurime precedenti condanne, anche per reati contro il patrimonio, indici di pericolosità sociale.
Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto il giudizio di prevalenza è espressamente precluso dall’art. 69, comma quarto, cod. pen. In relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha osservato che la sanzione base per la ricettazione era stata fissata al minimo edittale, sicché non poteva essere rivista, e che l’aumento per la continuazione è stato ritenuto congruo in ragione della gravità della condotta oppositiva, che aveva messo in pericolo gli operatori di polizia e gli utenti della strada.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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