Ricettazione provata per indizi e reformatio in peius nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. II n. 38455 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova indiziaria, alla Corte di cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito, ma non un nuovo accertamento che ripeta l’esperienza conoscitiva del giudice di merito. L’erronea collocazione temporale dell’intervento riferita dai testimoni di polizia giudiziaria, smentita dal dato non contestato del fatto, è valutabile come mero errore materiale, senza difetto di correlazione tra contestazione e prova. Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, prosciolto l’imputato, esclusivo impugnante, dal reato assunto a pena base, ridetermini al rialzo la pena del reato residuo, senza superare quella complessiva già inflitta e, se consentito dal principio di legalità, la misura della pena base fissata dal primo giudice per il reato poi prosciolto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per il reato di furto pluriaggravato per mancanza di querela, confermava la condanna per ricettazione di un furgone provento di furto e rideterminava la pena in due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa. Assolveva invece il coimputato per non avere commesso i fatti.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: due per travisamento delle prove e contraddittorietà della motivazione, uno per inosservanza degli artt. 625 e 648 cod. pen. sulla determinazione della pena. La questione centrale è se la conferma della ricettazione, fondata su indizi, sia logicamente sostenibile e se la rideterminazione della pena in appello integri violazione del divieto di reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte premette che non è in contestazione che i fatti del capo 2) ebbero luogo nella notte del 06.11.2014. L’avere i testimoni di polizia giudiziaria collocato l’intervento nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2014 è stato logicamente valutato come errore materiale, non escludendo che essi abbiano riferito sui fatti realmente accaduti. Nessun difetto di correlazione tra contestazione e prova è dunque ravvisabile.

Il secondo motivo non è fondato. La disponibilità del furgone provento di furto è stata desunta dal fatto che l’imputato, in piena notte, era l’unica persona presente in una via piccola e secondaria, a diversi chilometri dalla propria abitazione, si presentava affannato, a circa dieci metri dal mezzo con sportello aperto e motore acceso. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, Ungureanu; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo), alla Cassazione spetta il sindacato sulle massime di esperienza, non un nuovo accertamento di merito. Il ragionamento inferenziale si fonda su convincenti massime di esperienza e gli indizi provano il fatto noto, senza ridursi a mera congettura.

Nessuna contraddittorietà deriva dall’assoluzione del coimputato: le risultanze a suo carico non erano le medesime, trovandosi egli su un asse viario più importante e a circa cento metri dal mezzo rubato. Non è incongruente con la responsabilità l’essersi l’imputato avvicinato ai poliziotti, ben potendo essere congruente un atteggiamento di apparente nonchalance; né è sostenibile che la via fosse lungo il percorso di rientro verso l’abitazione, essendo lo slargo secondario, defilato e deserto.

Il terzo motivo non è fondato. In nessun passaggio della motivazione di primo grado il Tribunale ha affermato di reputare sussistente l’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. A fronte di ciò, l’avere considerato il furto violazione più grave non è elemento idoneo a superare quel dato inequivoco. Peraltro, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell’attenuante (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa), e un furgone non è cosa di valore esiguo.

La Corte enuncia infine il principio sul divieto di reformatio in peius, richiamando Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk e Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, Monti: il giudice di appello può rideterminare al rialzo la pena del reato residuo senza superare quella complessiva già determinata e la pena base fissata per il reato poi prosciolto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *