Responsabilità del liquidatore per dolo eventuale e confisca non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. III n. 537 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il liquidatore di una società di capitali risponde dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 relativi alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, purché emergano elementi dai quali desumere quantomeno il dolo eventuale, e dunque la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione. La volontaria assunzione della carica non integra di per sé piena prova dell’elemento soggettivo e non trasforma in obbligo, per il giudice di legittimità, il riesame delle valutazioni di merito. La questione relativa alla confisca non dedotta con i motivi di gravame non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10/6/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 6/6/2023 nei confronti dell’imputato, riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: la Corte di appello avrebbe affermato il dolo specifico aderendo acriticamente alla sentenza di primo grado, senza verificare le condotte del precedente liquidatore. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente del profitto, validata senza previa verifica dell’impossibilità della confisca diretta dei beni societari.

La Motivazione della Corte

La Sezione III dichiara il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo osserva che la Corte di appello ha valorizzato l’onere, gravante sull’imputato per aver volontariamente assunto la carica di liquidatore, di controllare la correttezza della contabilità e delle dichiarazioni predisposte dal precedente liquidatore, ritenendo che il subentro volontario facesse presumere una pregressa adeguata conoscenza della documentazione fiscale.

La sentenza di merito ha richiamato il principio per cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società di capitali può rispondere, per le dichiarazioni presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali desumere quanto meno il dolo eventuale, ossia la conoscenza o conoscibilità della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione. Sono richiamati Sez. 3 n. 30492 del 23/6/2015, Sez. 3 n. 13097 del 22/2/2023 e Sez. 3 n. 42606 del 20/9/2022.

Davanti a questa motivazione, aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso oppone una considerazione generica e ipotetica, dunque inammissibile: la dedotta omissione di valutazioni sulla contabilità pregressa resta una mera congettura, non accompagnata dall’indicazione di concreti elementi, eventualmente emersi in istruttoria e non valutati, idonei a escludere il profilo soggettivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la questione sulla confisca non aveva costituito oggetto di motivo di gravame e non poteva quindi essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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