Ricorso per cassazione avverso declaratoria di inammissibilità del riesame è aspecifico (Cass. pen. Sez. I n. 28451 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiari inammissibile la richiesta di riesame reale è inammissibile per aspecificità quando non si confronti con le ragioni poste a fondamento del sequestro probatorio convalidato, soffermandosi invece su contestazioni relative a un titolo di reato diverso da quello che ha giustificato l’atto. Il vizio di motivazione e la violazione di legge devono essere dedotti in relazione agli argomenti effettivamente spesi dal giudice del riesame, non a profili estranei al thema decidendum. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame competente aveva dichiarato inammissibile, perché fuori termine e comunque infondata nel merito, la richiesta di riesame reale proposta nell’interesse del ricorrente avverso il decreto con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio di un fucile da caccia.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. in tema di decorrenza del termine per la richiesta di riesame; con il secondo la violazione dell’art. 20-bis l. n. 110 del 1975 e il difetto di motivazione sulla configurabilità del reato e sull’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Il Collegio ha rilevato che, sui titoli di reato per cui era intervenuto il sequestro probatorio — detenzione e porto illegali di fucile — e in particolare sul fumus boni iuris degli stessi, oggetto di convalida, l’impugnazione nulla aveva dedotto.

Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni del sequestro emergenti dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa difesa, tra cui il verbale di sequestro e il decreto di convalida. L’argomentazione difensiva si è concentrata sull’omessa custodia dell’arma da parte del proprietario.

Tale profilo, osserva la Corte, non è alla base del sequestro disposto, ma attiene all’oggetto dell’imputazione formulata nei confronti del ricorrente, richiamata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ne deriva uno scarto tra le censure proposte e il thema effettivamente devoluto al giudice del riesame.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata la Corte cost. n. 186 del 2000 — la Corte ha altresì applicato il versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in misura congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 355 c.p.p.

Tutte le 48 sentenze sull'art. 355 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *