Il diniego della pena sostitutiva può essere implicito nella motivazione della condanna (Cass. pen. Sez. IV n. 5061 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato. La richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego; la motivazione può essere implicita e desumersi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, purché risulti l’ancoraggio ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla motivazione complessiva.
Il Fatto
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per aver circolato in stato di ebbrezza provocando un incidente stradale. La Corte di appello di Napoli, nel confermare la sentenza, aveva rideterminato la pena in mesi nove di arresto ed euro 3.000 di ammenda, senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Tale principio trova applicazione anche alle pene sostitutive introdotte dalla riforma, poiché la disciplina normativa continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri indicati dalla norma.
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti per la determinazione della pena; il giudizio prognostico positivo, cui è subordinata la possibilità di sostituzione, non può prescindere dagli elementi individuati dall’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto e la personalità del condannato. La richiesta di sostituzione impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano richiamato i dati rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., sia pure con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenendo implicitamente che l’imputato non fosse meritevole della sanzione sostitutiva. A tal fine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le ragioni del diniego dei benefici possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato.
Nel caso esaminato, per quanto implicita, la motivazione è stata ritenuta perfettamente congruente, considerati i riferimenti alle complessive modalità del fatto — l’imputato in stato di alterazione aveva perso il controllo dell’auto cagionando un sinistro stradale, con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità — oltre che alla personalità dell’imputato, valutata negativamente in considerazione dei precedenti penali.
La Corte ha inoltre ricordato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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