Ricettazione, dolo eventuale e prova della provenienza illecita del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 6519 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile la precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Tale consapevolezza può desumersi anche da prove indirette, purché idonee a generare in una persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. L’elemento psicologico può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione. L’unico motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo vizi argomentativi e una errata qualificazione giuridica del fatto. La questione arriva davanti alla Suprema Corte per la verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione e della correttezza dell’inquadramento della fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Sotto il profilo dell’ammissibilità, l’unico motivo si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. I motivi risultano quindi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, il Collegio rileva che la motivazione è esente da vizi logici e giuridici. Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento applicando i principi consolidati in materia di ricettazione: è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene, non essendo indispensabile l’esatta conoscenza delle circostanze del reato presupposto.
La Corte richiama il principio secondo cui la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto. Assume rilievo, in particolare, il comportamento dell’imputato e la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Viene inoltre ribadito che l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, purché non si risolva in un mero sospetto né in una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza del bene. Quest’ultima connota l’ipotesi contravvenzionale dell’incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen., che non ricorre quando sussistono l’elemento materiale e quello psicologico della ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen.
Da ciò consegue l’esclusione di qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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