Bancarotta fraudolenta: interesse ad impugnare il sequestro spetta al curatore (Cass. pen. Sez. V n. 3033 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il sequestro preventivo dei beni oggetto della distrazione, allorché non prospetti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del rimedio. Tale interesse non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale il sequestro è stato disposto, né nella generica contestazione della fondatezza dell’impianto accusatorio. Legittimato a richiedere la restituzione dei beni della fallita è, infatti, il curatore fallimentare, portatore dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’attivo. La legittimazione formale prevista dall’art. 322 cod. proc. pen. non attribuisce uno status risolutivo per la sola qualità rivestita, ma richiede comunque la sussistenza dell’interesse concreto e attuale ex art. 568 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di un indagato, confermando il provvedimento del G.i.p. che aveva convalidato il sequestro preventivo di macchinari industriali presenti nella sede di una società fallita e di una diversa società. Le contestazioni riguardavano i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Il Tribunale del riesame negava la legittimazione del ricorrente, non essendo egli legale rappresentante della società fallita né di quella presso cui i beni erano stati sequestrati, individuando l’interesse alla restituzione in capo al curatore fallimentare. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione sull’interesse ad impugnare e l’illegittimità della perquisizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite dei poteri di censura in materia di misure cautelari reali: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con deducibilità di censure motivate entro i ristretti margini dell’assoluta mancanza di apparato giustificativo o del difetto dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

Nel merito, il Collegio richiama il principio per cui, rispetto alla fallita, l’interesse alla restituzione è esclusivamente del curatore fallimentare. Solo questi, quale portatore dell’interesse dei creditori, è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, come affermato anche con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nella specie, l’indagato, già amministratore di diritto e poi di fatto della fallita, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento non era più titolare di un attuale interesse alla restituzione, non risultando peraltro alcun suo ruolo nella società che aveva la materiale disponibilità dei macchinari.

La Corte ribadisce che l’interesse ad impugnare va valutato con riferimento alla prospettazione del mezzo di impugnazione, non alla fondatezza della pretesa, ma deve tradursi in una utilità concreta e immediata per l’impugnante e non nella sola esattezza teorica della decisione. Il ricorrente non aveva chiarito alcun interesse attuale e concreto, limitandosi a invocare la qualità di indagato. La legittimazione formale dell’art. 322 cod. proc. pen. non è, dunque, condizione sufficiente, restando subordinata alla presenza dell’interesse ex art. 568 cod. proc. pen., non essendo ammessa un’impugnazione diretta alla sola correttezza teorica del provvedimento.

Quanto al secondo motivo, la doglianza sulla contraddittorietà del decreto di perquisizione è giudicata aspecifica, perché rivolta a una sola delle rationes decidendi, restando incontestata quella relativa alla ricerca della documentazione dei rapporti commerciali tra le società. È altresì manifestamente infondata, poiché il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica è integrato anche qualora la sottrazione o la distruzione abbiano riguardato solo parte delle scritture contabili, conservando l’attività di ricerca una propria ragione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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