Concorso in tentata estorsione e armi improprie: inammissibile il ricorso aspecifico (Cass. pen. Sez. 2 n. 16243 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ripropone censure generiche senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per aspecificità. Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono costituire da sole fonte di prova della responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia, e non si identifica con il concorso di persone nel reato. Bottiglie e sassi, se usati in un contesto aggressivo, integrano la nozione di arma impropria ai sensi dell’art. 585 cod. pen. La condotta di chi, con frasi di incitamento, rafforza il proposito criminoso del correo, integra un contributo causale rilevante ai fini del concorso nel reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna di primo grado per due imputati, ritenuti responsabili di concorso in tentata estorsione aggravata dalla presenza di più persone riunite e dall’uso di armi, con condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In grado di appello, per uno degli imputati era stato dichiarato il non doversi procedere per il reato di incendio, estinto per prescrizione.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, erronea applicazione della legge in ordine alla sussistenza del concorso nel reato, alla configurabilità delle circostanze aggravanti contestate e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, esaminando congiuntamente le censure per connessione logica. Quanto alle doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, la Corte ha richiamato il principio per cui le regole dell’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non si applicano alla persona offesa, la cui testimonianza può fondare da sola la condanna se sottoposta a un vaglio di credibilità più rigoroso. Nel caso di specie, le dichiarazioni risultavano convergenti e riscontrate da elementi oggettivi, quali gli interventi della polizia giudiziaria e il ritrovamento di sassi e reperti.
In relazione al vizio di travisamento della prova, la Corte ha ribadito che, in presenza di una “doppia conforme”, tale vizio può essere dedotto solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto all’aggravante delle più persone riunite, la Corte ha fatto applicazione del principio delle Sezioni Unite, richiedente la compresenza di almeno due persone nel luogo e nel tempo della minaccia, ritenendo tale condizione integrata dalla presenza simultanea degli imputati durante le condotte minacciose. Per l’aggravante delle armi, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui bottiglie e sassi, in un contesto aggressivo, costituiscono armi improprie ai sensi dell’art. 585 cod. pen.
In ordine al concorso nel reato, la Corte ha escluso la configurabilità della connivenza non punibile, valorizzando le frasi di incitamento pronunciate da uno degli imputati, idonee a rafforzare il proposito criminoso del concorrente e l’efficacia intimidatoria del gruppo. Ha infine ritenuto la censura sul trattamento sanzionatorio aspecifica, non essendosi confrontata con le argomentazioni dei giudici di merito sulla dosimetria della pena e sul diniego dell’attenuante della lieve entità.
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Nota della Redazione
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