Inammissibile il ricorso per censure devolute e non novità in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18080 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in modo meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le relative argomentazioni. La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa ricostruzione in sede di legittimità. Il giudizio sulla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo di ricorso che deduca una questione, come la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., non previamente dedotta come motivo di appello.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di ricettazione. La Corte d’Appello di Salerno ne aveva confermato la responsabilità, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e determinando la pena.

Avverso questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo relativo al vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, il secondo sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il terzo sul vizio di motivazione in ordine alla misura della pena per la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha valutato i motivi di ricorso separatamente, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità del gravame.

In primo luogo, ha ritenuto il primo motivo non formulato nei termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. La doglianza, secondo la Cassazione, mirava a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta esente dai vizi dedotti. In proposito, la Corte ha ribadito il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Quanto al secondo motivo, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., e ha rilevato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego in ragione della particolare gravità del fatto, che aveva cagionato un danno economico di rilevante valore agli acquirenti dei beni oggetto di ricettazione. Tale valutazione è conforme al principio di diritto, richiamato anche dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la censura relativa alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata previamente dedotta come motivo di appello, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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