L’inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18078 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano privi del requisito della specificità. Tale requisito deve essere apprezzato non solo con riguardo alla genericità o indeterminatezza delle censure, ma anche in relazione alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. I motivi che omettono di confrontarsi con le esplicitazioni del giudice del merito e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi risultano solo apparenti e non possono superare il vaglio di ammissibilità del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ne aveva confermato la responsabilità per i reati loro ascritti. Con un unico atto, i ricorrenti deducevano quattro motivi di doglianza, incentrati sul vizio di motivazione del giudizio di responsabilità, sulla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che tutti i motivi di ricorso risultavano formulati in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione delle censure già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Le doglianze sono state considerate non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettevano di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel confermare tale assunto, la Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo in relazione alla sua genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte nell’impugnazione. I motivi che ignorano le esplicitazioni del giudice del merito incorrono nel vizio di aspecificità, il quale determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha fatto applicazione di tale principio anche attraverso il richiamo al precedente di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024), secondo cui la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del provvedimento e i motivi di impugnazione costituisce profilo di aspecificità.
La Corte ha altresì escluso la manifesta infondatezza delle censure proposte, rilevando come le stesse evocassero genericamente presunte carenze motivazionali, senza indicare in modo concreto quali doglianze d’appello sarebbero state trascurate dal giudice di merito. I ricorrenti, infatti, non si erano confrontati con l’effettivo tenore della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una mera lettura alternativa del materiale probatorio, senza contestare specificamente le ragioni poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, aveva congruamente esplicitato le ragioni della decisione sia in ordine alla sussistenza dei reati e alla responsabilità degli imputati, sia in relazione alla infondatezza delle ulteriori richieste difensive. La genericità e la mancanza di correlazione delle censure hanno pertanto condotto alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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