La continuità dell’esercizio di impresa non esclude il riciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 1030 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi riceve e trasforma cavi di rame di provenienza delittuosa, anche se consistente in operazioni di sguainamento e bruciatura tipiche dell’attività imprenditoriale esercitata, è idonea ad integrare il delitto di riciclaggio, non potendosi configurare una “zona franca” per il solo fatto che l’operazione rientri nella routine aziendale dell’agente. Il richiamo all’ordinario esercizio dell’impresa non scrimina l’operazione oggettivamente diretta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel valutare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, è tenuto a verificare analiticamente gli indici sintomatici prospettati dalla difesa, quali la vicinanza temporale dei reati, l’affinità delle modalità esecutive e la riferibilità delle condotte ai medesimi soggetti; la semplice circostanza che una condotta si sia prolungata nel tempo dopo l’accertamento di altro reato non è di per sé sufficiente ad escludere l’unitarietà del programma criminoso.

Il Fatto

La Corte di Appello di Palermo confermava le condanne inflitte in primo grado a quattro imputati per il reato continuato di riciclaggio di cavi di rame di proprietà dell’Enel. Gli imputati, a vario titolo, erano coinvolti in un’attività di ricezione, sguainamento, bruciatura e triturazione del materiale, finalizzata a renderne difficoltosa l’identificazione della provenienza. La difesa dei ricorrenti proponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi, tra cui l’erronea qualificazione del fatto come riciclaggio anziché come ricettazione o furto, la violazione del principio del ne bis in idem, questioni relative alla notifica del decreto di citazione in appello e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza della tesi difensiva secondo cui le operazioni di bruciatura e sguainamento dei cavi, in quanto indispensabili per il riutilizzo del rame, non sarebbero dirette a nascondere la provenienza delittuosa. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento di legittimità per cui la pretesa di escludere la rilevanza del reato per il solo fatto che le condotte rientrino tra quelle tipicamente svolte dall’imputato si risolverebbe in una lettura indebitamente riduttiva della fattispecie, introducendo inammissibili “zone franche” nel sistema di tutela del bene giuridico dell’ordine economico.

La Corte ha, inoltre, ribadito il principio per cui l’identità del fatto, preclusiva di un secondo giudizio ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., ricorre solo in presenza di una piena corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie, non essendo sufficiente la mera coincidenza di una frazione di condotta quando questa sia idonea a violare contestualmente più disposizioni incriminatrici. Nel caso di specie, è stata esclusa la sovrapponibilità tra il delitto di riciclaggio e la violazione della normativa speciale sul trasporto illecito di rifiuti di cui al d.l. n. 172/2008, differenziandosi per struttura, oggetto giuridico e ratio.

La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al diniego della continuazione. I giudici di appello avevano rigettato la richiesta valorizzando esclusivamente il prolungarsi della condotta di riciclaggio per tre mesi dopo l’accertamento del trasporto illecito di rifiuti, come indice di uno “stile di vita propenso alla ricaduta nel crimine”. Tale motivazione è stata ritenuta carente per non avere scrutinato gli altri indicatori del medesimo disegno criminoso prospettati dalla difesa, quali la riferibilità delle condotte ai medesimi soggetti, l’affinità delle modalità esecutive e la loro vicinanza temporale.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disciplina della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, dichiarando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., e l’inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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