Visto conformità e gravi indizi nel concorso in truffa aggravata (Cass. pen. Sez. 3 n. 953 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. la condotta del commercialista che apponga il visto di conformità su dichiarazioni fiscali da cui emergono crediti inesistenti, quando il professionista non fosse quello di fiducia della società, non ne seguisse la contabilità e avesse avuto rapporti solo per quella specifica vicenda. La valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi non può essere confinata a un controllo formale della documentazione, ma deve estendersi alla verifica della coerenza complessiva dell’operazione, specialmente in presenza di anomalie evidenti come l’inesistenza di rapporti tra la società e i condomìni indicati. In materia di misure cautelari, l’eventuale motivazione di stile sul pericolo di inquinamento probatorio resta assorbita dall’esauriente motivazione sul pericolo di recidiva, che da sola giustifica l’adozione della misura.

Il Fatto

Con ordinanza del 14 agosto 2025, il Tribunale del riesame di L’Aquila rigettava la richiesta di riesame avanzata avverso l’ordinanza del G.i.p. di Vasto, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un professionista indagato per i reati di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 7, cod. pen., e di cui all’art. 110 cod. pen. e art. 3 d.lgs. n. 74/2000. La misura cautelare traeva origine da un’indagine relativa a un meccanismo fraudolento di indebita fruizione del c.d. sisma bonus, nell’ambito del quale l’indagato aveva apposto il visto di conformità su modelli IVA presentati da una società che non aveva eseguito i lavori e non aveva alcun rapporto con i condomìni indicati nella documentazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, esaminando analiticamente i cinque motivi di doglianza. In relazione al primo motivo, concernente la nullità dell’ordinanza genetica per la mancata messa a disposizione di tutti gli atti, la Corte ha precisato che l’art. 291, comma 1-octies, cod. proc. pen. mette a disposizione della difesa non tutti gli atti del pubblico ministero, ma soltanto quelli trasmessi al G.i.p. e transitati nel suo fascicolo. La contestazione del ricorrente è stata pertanto ritenuta eccentrica e comunque priva di specificazione circa l’eventuale incoerenza dell’ordinanza con gli atti presenti nel fascicolo.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’apposizione del visto di conformità non presupporrebbe l’esercizio di poteri ispettivi o di accesso, ma solo la verifica della corrispondenza formale dei dati. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato come fosse assolutamente inverosimile che una società, priva di rapporti con i condomìni indicati e non autrice dei lavori, potesse produrre autonomamente una tale mole di documentazione apocrifa senza suscitare dubbi in un professionista esperto. Inoltre, la Corte ha rilevato che il precedente di Sezione invocato dal difensore era stato mal citato, non essendo stato esaminato nel merito per sopraggiunta rinuncia dell’interessato.

Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata spiegazione del meccanismo fraudolento, la Corte lo ha ritenuto inconsistente, precisando che al professionista non era stato contestato di avere concorso nella formazione della documentazione, ma di avere presentato modelli IVA da cui emergevano crediti inesistenti.

In ordine al quarto e quinto motivo, concernenti le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura, la Corte ha riconosciuto che la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio fosse di mero stile, ma ha ritenuto la questione assorbita dall’esauriente motivazione sul pericolo di recidiva, ravvisato nella spregiudicatezza dimostrata e nel concreto rischio di utilizzo di altri professionisti compiacenti. Tale valutazione è stata ritenuta non manifestamente illogica né contraddittoria e tale da giustificare l’adeguatezza degli arresti domiciliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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