Ricettazione riqualificabile in furto: motivazione carente sui tempi (Cass. pen. Sez. V n. 8359 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di uno specifico motivo con cui si prospetta la riqualificazione del fatto di ricettazione in quello di furto aggravato, rigetti l’istanza sulla sola base della distanza temporale tra i fatti e dell’assenza di prove, senza esaminare in modo approfondito i dati fattuali offerti dalla parte. Il giudice deve verificare se la ravvicinata successione tra il momento in cui il bene è stato lasciato parcheggiato dal proprietario e quello in cui è stato rinvenuto nella disponibilità dell’imputato consenta di ricondurre il possesso alla condotta di sottrazione. La carenza di tale valutazione impone l’annullamento sul punto con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di ricettazione e di furto in abitazione aggravato. Con quest’ultima qualificazione, il solo reato di furto era riferito a un altro capo contestato, distinto da quello di ricettazione della preoccupazione.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso l’imputato per cassazione, articolando tre motivi: l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. per travisamento delle prove, l’errore nella determinazione della pena in base agli artt. 133 e 69 cod. pen. e l’erroneo calcolo degli aumenti per la continuazione. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, con conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso limitatamente al primo motivo, relativo alla qualificazione del fatto come ricettazione anziché come furto aggravato. La Corte territoriale, pur essendo stata investita in appello di uno specifico motivo sul punto, si era limitata ad affermare che la distanza temporale tra i fatti e l’assenza di prove non consentivano la riqualificazione.

La Suprema Corte ha però osservato che la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito offriva elementi che avrebbero richiesto ben più approfondito esame. Il soggetto era stato avvistato a bordo del motociclo all’esito del furto commesso presso un esercizio commerciale, in un orario non distante da quello in cui il proprietario aveva dichiarato di aver lasciato il mezzo parcheggiato sotto casa.

Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte è rappresentato dal fatto che lo stesso imputato aveva in precedenza sottratto uno scooter alla medesima persona offesa, circostanza parimenti richiamata nella sentenza di primo grado. Tali dati avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a scrutinare in modo puntuale la prospettata riqualificazione del possesso del bene.

La motivazione si rivela pertanto carente: l’assenza di una compiuta valutazione sul punto impone l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al delitto di ricettazione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, concernenti il trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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