Morte del domiciliatario e notifica in appello: onere di comunicazione (Cass. pen. Sez. V n. 8360 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario configura un’ipotesi di impossibilita di notificazione sopravvenuta, derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario. Qualora dagli atti non risulti che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensi quelle degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. Se invece emergono elementi da cui desumere che l’imputato conosceva il decesso del domiciliatario, la notifica va effettuata ai sensi del primo periodo dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con consegna dell’atto al difensore. In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, non integra violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. la condanna quale concorrente esterno nella bancarotta fraudolenta anziche quale amministratore di fatto, se resta immutata l’azione distrattiva. Il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarieta dell’apporto, con consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e riconduceva uno di essi a ruolo di amministratore di fatto, l’altro a quello di concorrente esterno. Il giudice di secondo grado rideterminava le pene, dichiarava estinto per prescrizione un reato e assolveva in parte una imputata. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la nullita della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita presso l’ex difensore domiciliatario deceduto prima della notificazione. L’altra ricorrente contestava la qualificazione giuridica, il dolo e la motivazione sulla presunta inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla notifica, il Collegio ricorda che il decesso del domiciliatario integra una ipotesi di impossibilita sopravvenuta non ricollegabile al destinatario. La relativa disciplina, tuttavia, non e automatica: se dagli atti non emerge che l’imputato conosceva il decesso, si applicano gli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.; se invece la conoscenza emerge, opera il primo periodo dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con consegna al difensore.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile l’art. 161, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., per il carattere non riconducibile a caso fortuito o forza maggiore della mancata comunicazione del mutamento. Non risulta, dagli atti, che l’imputato fosse all’oscuro del decesso; emergono anzi elementi che ne indicano la conoscenza. La notifica e stata consegnata all’attuale difensore di fiducia, che nulla ha eccepito sulla sua idoneita. Su questa base la Corte conferma la tenuta giuridica della decisione, anche in linea con l’orientamento di legittimita richiamato, tra cui Sez. II n. 14947 del 11.02.2020.
Quanto alla correlazione tra imputazione e sentenza, la Corte ribadisce che non integra violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. la condanna quale concorrente esterno anziche quale amministratore di fatto, quando l’azione distrattiva contestata resta immutata; richiama Sez. Un. n. 36551 del 15.07.2010 e precedenti di sezione. Il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarieta dell’apporto con consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale; non occorre la specifica conoscenza del dissesto, ne un nesso causale tra distrazione e fallimento (Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016).
Infine, la Corte esclude l’inversione dell’onere della prova: la distrazione risulta per tabulas, poiche i canoni di locazione erano di pertinenza della societa e sono stati incassati dall’imputata senza giustificazione idonea. Le spese di giudizio sono poste a carico dei ricorrenti, unitamente alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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