Inammissibile il ricorso se i motivi sono generici e non consentiti (Cass. pen. Sez. II n. 40751 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., non ha carattere eccezionale, ma è ampio e di natura suppletiva, e si estende ai testimoni del pubblico ministero non citati per inerzia della parte, dovendo il giudice motivare specificamente in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. La dedotta irregolarità di un accertamento informatico non è sufficiente a fondare una censura di inutilizzabilità, quando non si indichi la concreta incidenza negativa sugli esiti dimostrativi di una specifica violazione formale, priva di per sé di sanzione processuale. Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche gli enti a struttura formalmente privatistica si qualificano come pubblici in presenza dei requisiti dell’art. 3 d.lgs. n. 163/2006. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone motivi manifestamente infondati, generici o non consentiti, e in tal caso resta preclusa la rilevabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, aveva rideterminato la pena inflitta a quattro imputati, confermando nel resto la condanna per il reato continuato e aggravato di truffa in danno di una società preposta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. I fatti riguardavano la percezione indebita di carburante mediante alterazione dei dati contabili e delle erogazioni presso impianti di distribuzione.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, lamentando l’erronea qualificazione della persona offesa come ente pubblico, la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. nell’assunzione d’ufficio di testimoni non indicati dal pubblico ministero, l’inutilizzabilità delle videoriprese estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, l’insufficienza della motivazione sulla responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e l’intervenuta prescrizione. La questione centrale concerneva i limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e gli oneri di allegazione del ricorrente in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi. Sul primo profilo, il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il potere-dovere del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. è ampio e suppletivo e opera anche rispetto ai testimoni del pubblico ministero non citati per inerzia della parte. Il Tribunale, preso atto dell’assenza di una lista testimoniale e della presenza di documentazione rilevante, ha correttamente integrato la piattaforma probatoria; i testi escussi erano gli operanti direttamente coinvolti nelle indagini, di modo che le circostanze oggetto di esame erano chiare anche alle difese.

La Corte ha escluso che la conduzione dell’esame da parte del pubblico ministero, anziché del giudice, determini inutilizzabilità o nullità: si tratta di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, ma non in violazione di divieti probatori, e l’inosservanza non rientra tra le previsioni dell’art. 178 cod. proc. pen.

Sulle videoriprese, il Collegio ha affermato che non basta allegare la pretesa irregolarità di un accertamento informatico, occorrendo indicare l’incidenza concreta della violazione sugli esiti dimostrativi. La disciplina in tema di acquisizione e conservazione dei dati informatici non impone procedure tipizzate né, in particolare, l’apposizione di un codice hash. Le più articolate doglianze difensive si sono peraltro scontrate con la sinteticità del motivo di appello, incentrato unicamente sulla necessità della perizia.

Quanto alla qualificazione della persona offesa, la Corte ha confermato che anche gli enti a veste privatistica rientrano nella nozione di ente pubblico richiamata dall’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in presenza dei requisiti dell’art. 3 d.lgs. n. 163/2006: personalità giuridica, istituzione per soddisfare esigenze di interesse generale non industriali o commerciali, finanziamento maggioritario pubblico o controllo sulla gestione o designazione della maggioranza degli organi. Il ricorso sul punto è risultato generico.

La Corte ha inoltre ribadito che la doppia conforme motivazione dei giudici di merito non è stata scalfita dalla mera riproposizione di censure sulla valenza delle deposizioni e delle dichiarazioni del collaborante, pienamente utilizzabili dopo l’irrevocabilità della sentenza di patteggiamento. Sulle circostanze attenuanti generiche, gli elementi addotti per la prima volta in cassazione sono stati ritenuti non deducibili; la particolare tenuità è stata esclusa in ragione della sistematicità della condotta. L’eccezione di prescrizione è stata giudicata aspecifica, per difetto di rappresentazione dei periodi di sospensione e degli episodi accertati. Infine, le statuizioni civili sulla provvisionale sono state dichiarate non impugnabili, trattandosi di decisione discrezionale e meramente delibativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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