Inammissibile l’appello del P.G. avverso proscioglimento in abbreviato per omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 27424 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, introdotto dall’art. 593, comma 4, cod. proc. pen., opera esclusivamente per i reati per i quali l’azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ne consegue che, per il delitto di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., punito con pena superiore nel massimo a quattro anni, l’appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento emessa all’esito di giudizio abbreviato non è inammissibile. La legittimazione del procuratore generale a proporre appello, derivante dall’acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese e alle forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., il cui esercizio è riconosciuto nell’atto di impugnazione. L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé alcuna nullità, ma può incidere sulla congruità della motivazione, con onere della parte di indicare l’argomento decisivo pretermesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Latina, ha condannato il ricorrente per il reato di omicidio stradale, applicando la sospensione della patente di guida, dopo aver ritenuto esigibile in concreto una condotta alternativa e prevedibile l’evento.
La sentenza di primo grado aveva escluso la rimproverabilità del fatto, ritenendo il conducente fermo al segnale di stop e imprevedibile l’impatto con il ciclomotore. Avverso la decisione di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e contestando, in via principale, l’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito di giudizio abbreviato per reato a citazione diretta. Il collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., dopo la legge n. 46/2006, escludeva l’appello delle parti contro le sentenze di proscioglimento, ma la Corte cost. n. 320 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della relativa disposizione nella parte in cui negava tale facoltà al pubblico ministero.
Il divieto oggi vigente, osserva la Corte, discende dall’art. 593, comma 4, cod. proc. pen., che preclude l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento solo per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Poiché l’omicidio stradale è punito con reclusione da due a sette anni e non rientra tra i reati a citazione diretta, l’appello non è inammissibile.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che dall’esame diretto degli atti, consentito in presenza di un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., risulta l’acquiescenza del procuratore della Repubblica, formalizzata con apposita nota. Richiamando le Sezioni Unite n. 21716 del 23.02.2023, il collegio afferma che il procuratore generale che propone appello riconosce di aver esercitato il potere-dovere di coordinamento ex art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen., indicando il proprio ufficio come legittimato a impugnare ex art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. La doglianza sulla presentazione anticipata rispetto alla scadenza del termine è quindi respinta.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen., poiché l’art. 3 del d.m. n. 217/2023 ha consentito il deposito non telematico fino al 31 dicembre 2024; dall’esame degli atti risulta peraltro il tempestivo deposito presso la cancelleria del giudice di primo grado.
Sul quarto motivo, relativo all’omessa valutazione delle memorie difensive, il collegio ribadisce che tale omissione non integra alcuna nullità, in ossequio al principio di tassatività di cui all’art. 177 cod. proc. pen., ma può riflettersi sulla motivazione; il motivo è dichiarato generico, non avendo il ricorrente indicato gli argomenti decisivi pretermessi. Anche il quinto motivo, sulla asserita carenza di motivazione rafforzata e sul criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, è ritenuto inammissibile, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni del ribaltamento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 177 c.p.p. – Tassativà
- Art. 443 c.p.p. – Limiti all'appello
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 593-bis c.p.p. – Appello del pubblico ministero
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso