Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 512 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, l’accesso al rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. consente al collegio di determinare la somma dovuta e di fissare un termine perentorio per il versamento. Il tempestivo e regolare pagamento integra il presupposto per la definizione del giudizio con sentenza di accertamento, ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c. La pronuncia di primo grado così resa non è impugnabile. Le spese possono essere compensate in ragione dell’intervenuto accesso al rito deflattivo agevolato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la società gestrice di una struttura ricettiva capitolina, chiedendo la condanna al pagamento di € 426.400,00, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Comune quale ente destinatario. Le somme richieste corrispondono all’imposta di soggiorno non riversata per le annualità 2023 (quarto trimestre) e 2024 (primo e secondo trimestre). Il Comune è intervenuto ad adiuvandum sostenendo le ragioni della Procura.
La società convenuta ha dedotto di aver sempre versato l’imposta, salvo i periodi in contestazione, per effetto del grave inadempimento di un Consolato che avrebbe stravolto l’ordinaria gestione, con un debito superiore al milione di euro oggetto di azione dinanzi al Tribunale di Roma; ha quindi escluso il dolo e ha attivato il rito abbreviato, proponendo il pagamento di € 213.200,00 con il favorevole parere della Procura.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato la richiesta di definizione agevolata alla luce dell’art. 130 c.g.c., che disciplina il rito abbreviato nel giudizio contabile. Accolta l’istanza con decreto presidenziale, la Sezione ha determinato la somma dovuta e ha fissato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per il versamento in favore del Comune.
La parte convenuta ha prodotto prova dell’intervenuto pagamento di € 213.200,00 mediante modello F24. La Sezione ha quindi dato atto che, avendo il convenuto provveduto a pagare quanto determinato, il processo deve essere definito secondo il disposto dell’art. 130, commi 8 e 9, c.g.c.
La Corte ha riprodotto la sequenza procedimentale della norma: in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento; fissa l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata; definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.
La pronuncia si risolve pertanto in una statuizione di accertamento delle circostanze di fatto, con la quale si dà atto dell’intervenuto pagamento. Quanto alle spese, la Sezione le ha compensate in ragione dell’accesso al rito deflattivo agevolato: la scelta risponde alla funzione stessa dell’istituto, che incentiva la definizione anticipata della controversia.
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Nota della Redazione
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