Ricevitore del lotto agente contabile e obbligo del non riscosso per riscosso (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 60 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del lotto, in forza della concessione-contratto novennale stipulata con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è agente contabile e, più precisamente, agente della riscossione ai sensi dell’art. 191 R.D. n. 827/1924, con l’obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme dovute secondo il principio del non riscosso per riscosso. Egli è pertanto tenuto a riversare settimanalmente il saldo risultante dall’estratto-conto, al netto di aggio, vincite, rimborsi e annullamenti, a prescindere dall’effettiva riscossione delle somme relative alle giocate inserite a sistema. L’inadempimento integra responsabilità contabile per l’ammanco, salvo che il contabile provi la causa non imputabile ai sensi dell’art. 194 R.D. n. 827/1924. La violazione degli obblighi di riversamento, a fronte di precisi impegni contrattuali, è di regola connotata da dolo, in mancanza di prova contraria.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto, quale concessionario, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di euro 176.190,24 per proventi delle giocate non riversati, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il debito derivava da due settimane contabili, rispettivamente di euro 72.741,60 e euro 103.448,64, per le quali il versato risultava pari a zero.

La vicenda emergeva da una notizia di danno trasmessa dall’Agenzia, integrata da successive note istruttorie. L’Amministrazione aveva avviato la revoca della concessione, disposto l’incameramento della cauzione e ingiunto il pagamento, senza ottenere alcun versamento. Notificato l’invito a dedurre e, poi, la citazione, il convenuto non si costituiva e il giudizio proseguiva in contumacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del rapporto. Il ricevitore del lotto opera in forza di una concessione-contratto stipulata con l’Amministrazione dei monopoli e tra i suoi obblighi di servizio rientrano la raccolta delle giocate, la registrazione mediante apparecchi informatizzati, il rilascio degli scontrini e il pagamento delle vincite di valore inferiore. A ciò si aggiunge il riversamento settimanale all’Erario del saldo risultante dall’estratto-conto, redatto dall’Amministrazione sulla base dei dati informatici trasmessi.

La Corte chiarisce che l’obbligo di versamento non riguarda le somme effettivamente riscosse, bensì il saldo delle giocate inserite a sistema, al netto dell’aggio, delle vincite pagate, dei rimborsi e degli annullamenti. Il ricevitore è dunque agente contabile per il maneggio di denaro e, più precisamente, agente della riscossione tenuto al versamento del non riscosso per riscosso. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile che qualifica l’estratto-conto come lista di carico.

Su questa base il giudice esamina il discarico. L’art. 194 R.D. n. 827/1924 ammette a discarico l’agente solo se prova che l’ammanco è dovuto a causa a lui non imputabile, come il furto, la forza maggiore o il naturale deperimento, con le giustificazioni richieste dai regolamenti. Nel caso concreto non risultava alcuna prova di una causa di forza maggiore o di altra causa non imputabile, né della mancata riscossione né del mancato versamento.

Quanto all’elemento soggettivo, il mancato riversamento delle somme indicate nell’estratto-conto, a fronte di precisi impegni assunti nella convenzione, è ritenuto doloso, in mancanza di prova contraria, perché frutto di scelta perseguita con coscienza e volontà. Sussiste infine il danno erariale da mancata entrata, pari all’importo delle giocate comunque effettuate e non riversate, concreto e attuale perché non versato e non coperto dall’effettivo incameramento della polizza, che non risultava pagata dall’istituto assicuratore.

Il Collegio accoglie quindi la domanda e condanna il convenuto al risarcimento di euro 176.190,24, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata fino all’effettivo soddisfo, con spese secondo soccombenza. Resta fermo l’obbligo di scomputare, in sede esecutiva, quanto eventualmente recuperato in via definitiva dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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