Cessione di ramo d’azienda e legittimazione passiva nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 70 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la cessione del ramo d’azienda intervenuta in corso di causa integra una successione a titolo particolare nel rapporto controverso, disciplinata dall’art. 111 cod. proc. civ., applicabile ai giudizi contabili per il rinvio dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. Il rapporto processuale si instaura ab origine con il soggetto che ha avuto il maneggio del denaro pubblico, in virtù dell’art. 140 cod. giust. cont., che collega il deposito del conto alla costituzione in giudizio dell’agente contabile. Ne consegue che il giudizio prosegue esclusivamente nei confronti della banca cedente, mentre la cessionaria resta estranea al contraddittorio, salvo suo intervento o chiamata in causa. La natura personale dell’incarico di tesoriere rafforza l’imputazione della gestione in capo al titolare effettivo, in coerenza con gli artt. 2558 e 2560 cod. civ.
Il Fatto
Il Comune ha depositato il conto giudiziale reso dalla banca tesoriera per l’esercizio finanziario di riferimento. Il magistrato istruttore ha rilevato eccedenze e un addebito di commissioni sul fido non previste dalla convenzione, chiedendo la fissazione dell’udienza per la valutazione del conto.
Nel novembre 2019 la banca originaria ha ceduto il ramo d’azienda degli sportelli alla banca cessionaria, subentrata nel servizio di tesoreria. Quest’ultima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione e la chiamata in causa della cedente. Dopo due ordinanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione passiva. Il conto è stato depositato presso la segreteria in data anteriore alla cessione del ramo d’azienda. Poiché l’art. 140 cod. giust. cont. stabilisce che il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, il rapporto processuale contabile deve ritenersi instaurato fin dall’origine con la banca cedente, che ha sottoscritto e presentato il conto.
La cessione del ramo d’azienda, avvenuta con atto notarile in epoca successiva, determina una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso. Richiamando giurisprudenza amministrativa e civile consolidata, la Corte applica l’art. 111 cod. proc. civ., espressamente richiamato per i giudizi contabili dall’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. Ne deriva che il giudizio prosegue tra le parti originarie e la cessionaria non assume la qualità di parte.
Sul piano sostanziale la Corte osserva che le funzioni di agente contabile sono state svolte, in fatto e in diritto, dalla banca cedente. Il contratto di cessione richiama il meccanismo degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., confermando che gli oneri dei contratti trasferiti restano a carico della cedente fino alla data di efficacia della cessione. La natura personale dell’incarico di tesoriere impedisce di addossare alla cessionaria irregolarità riferibili alla gestione altrui.
Nel merito, la contestazione sulle commissioni sul fido risulta superata: la somma effettivamente addebitata è stata restituita all’ente con reversale, come accertato sugli estratti conto. Residua invece l’irregolarità formale nella contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria. La Corte richiama i rilievi del magistrato istruttore: la restituzione delle anticipazioni non rimborsate avviene ad opera del tesoriere mediante provvisori di spesa che l’ente regolarizza, e la corretta esposizione delle poste deve risultare nel modello dell’allegato n. 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, non depositato agli atti.
Pertanto il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva della banca cessionaria, con compensazione delle spese per ragioni procedurali preliminari; dichiara irregolare il conto nei termini di motivazione e condanna il tesoriere originario al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con nota di segreteria.
Nota della Redazione
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