Nesso causale escluso tra disinfettanti in teatro operativo e seminoma del testicolo (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 9 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale militare, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità va accertata secondo il criterio della probabilità statistica, non richiedendosi la certezza assoluta del nesso eziologico. Tuttavia, anche aderendo all’orientamento che ammette la prova probabilistica nei teatri operativi contaminati, il giudice contabile deve verificarne l’applicabilità al caso concreto, accertando che l’esposizione a sostanze tossiche sia stata effettiva, prolungata e causalmente idonea. Ove le sostanze utilizzate non risultino oncogenetiche per il tessuto interessato e difetti la prova di un’esposizione significativa, il ricorso va rigettato. La legittimazione passiva dell’INPS sussiste per l’interesse del ricorrente a una pronuncia a esso opponibile.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano con oltre vent’anni di servizio, ha svolto mansioni di aiutante di sanità e, dal 2007, di operatore disinfettore. Ha partecipato a tre missioni in teatro operativo internazionale: in Iraq, in Libano e in Afghanistan, nel corso delle quali ha operato come disinfettore e disinfestatore, entrando a contatto con piretroidi, sali quaternari, formalina, fenolo ed erbicidi a base di glifosato.
Nel 2020 gli è stata diagnosticata una neoplasia testicolare destra, con successiva orchiectomia per seminoma classico. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, presupposto della pensione privilegiata ordinaria. La Commissione Medico Legale ha ascritto l’infermità alla Tabella A 8°, ma il Ministero, recependo il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, ha negato il nesso causale. Da qui il ricorso, con costituzione dell’INPS che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità per carenza di interesse attuale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice afferma la legittimazione passiva dell’INPS. L’Istituto è stato chiamato in giudizio per ordine del giudice e sussiste l’interesse del ricorrente a rendere opponibile all’ente previdenziale, competente a liquidare il futuro trattamento maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio. Nel merito, il giudice si allinea alle conclusioni del collegio peritale, che ha escluso il nesso tra malattia e servizio.
Il Collegio ha ricostruito la patologia e i suoi fattori di rischio noti in letteratura: il criptorchidismo, la microlitiasi testicolare e la sindrome di Klinefelter. Quanto all’esposizione alle sostanze utilizzate nell’attività di disinfettore, dalle schede tecniche non risulta un’azione cancerogenetica specifica sui testicoli; i rapporti informativi attestano che il militare era formato e indossava regolarmente i dispositivi di protezione individuale. La dedotta inefficienza dei dispositivi, osserva il giudice, avrebbe comportato intossicazioni acute, non documentate in atti.
Il giudice aderisce espressamente alle coordinate ermeneutiche del Consiglio di Stato sulla riduzione dell’onere probatorio nei teatri operativi contaminati: in presenza di elementi statistici rilevanti, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione dimostri fattori esogeni di autonoma portata eziologica, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. Tuttavia, applicando tale criterio al caso, il giudice rileva che il ricorrente è stato esposto solo a cipermetrina, sali di quaternina e ipoclorito di sodio, e non agli agenti patogeni che, secondo l’art. 1079 d.p.r. n. 90/2010, comportano malattie invalidanti. L’esposizione a sostanze tossiche non è stata “tanti e tanto prolungata” da contribuire all’insorgenza della malattia, rilevando anche il fattore ereditario documentato in atti.
Il supplemento di istruttoria ha confermato l’esclusione del nesso: la mera presenza nei teatri operativi irakeno e afgano non comporta un rischio generico aggravato con riguardo al seminoma. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate per intero, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù dello stato di malattia e del contatto con sostanze pericolose, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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