La richiesta di appuntamento per il visto fa sorgere l’obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 5013 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una rappresentanza diplomatica per la formalizzazione di una domanda di visto di ingresso per motivi di studio è una istanza amministrativa che fa sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, in quanto la fase preliminare dell’appuntamento è parte integrante del procedimento amministrativo e non può costituire un diaframma sottratto a qualsiasi pretesa giustiziabile. Per la conclusione della fase di convocazione, in assenza di un termine normativo specifico, si applica analogicamente il termine di quindici giorni previsto dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, decorrente dalla diffida, mentre il termine di novanta giorni di cui all’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 riguarda la sola fase successiva alla presentazione formale della domanda. L’inerzia dell’Amministrazione oltre tale termine è illegittima e legittima la condanna a provvedere alla convocazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extra-UE, aveva richiesto un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia in Islamabad al fine di formalizzare la domanda di rilascio di un visto per motivi di studio, avviando la procedura di pre-immatricolazione tramite la piattaforma Universitaly. A fronte della mancata risposta dell’Ambasciata, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, previa fissazione dell’appuntamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio richiama i presupposti del ricorso avverso il silenzio, costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere e dall’inerzia serbata oltre il termine procedimentale. Nel caso di specie, la fase preliminare della fissazione dell’appuntamento rientra pienamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del visto: diversamente opinando, si creerebbe un diaframma tra Amministrazione e amministrati sottratto a ogni forma di pretesa giustiziabile, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025.
La Corte attribuisce rilevanza sistematica all’art. 9, par. 2, del citato regolamento comunitario che, pur non avendo carattere immediatamente precettivo per i visti nazionali, conferma la piena rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, ivi compresa la fase preordinata alla convocazione. Il termine di novanta giorni di cui all’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 opera soltanto dalla presentazione formale dell’istanza; per la fissazione dell’appuntamento soccorre invece il riferimento analogico al termine di quindici giorni, che decorre dalla diffida, tenuto conto della particolare esigenza di sollecitudine connessa ai visti per motivi di studio e al rispetto dell’anno accademico.
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, fondata sulla asserita mancata presentazione della domanda di iscrizione sulla piattaforma Universitaly. L’eccezione è superata dalla produzione documentale con cui il ricorrente ha dimostrato l’avvio della procedura di pre-immatricolazione e la trasmissione della domanda all’Ambasciata, circostanza comprovata dalla comunicazione automatica del sistema. Conseguentemente, il Tribunale accoglie il ricorso e condanna l’Ambasciata a provvedere alla convocazione nel termine di venti giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, disponendo che alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provveda con separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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