Payback versamento ridotto tutela interesse annullamento provvedimenti (TAR Lazio n. 4989 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota ridotta del 48% dell’importo dovuto a titolo di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, non determina la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nell’annullamento degli atti impugnati. Tuttavia, il predetto pagamento rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venir meno l’utilità della pronuncia del giudice per la parte ricorrente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tal caso, ricorrono eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore del Dipartimento della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige n. 24408 del 12 dicembre 2022, con cui erano stati individuati l’elenco delle aziende fornitrici e i connessi importi di ripiano dovuti alla Provincia, nella misura in cui era stato previsto il pagamento da parte della società di una quota di ripiano pari ad € 18.287,45, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le relative linee guida.
La società aveva censurato gli atti impugnati, relativi al meccanismo del cd. payback, deducendone profili di illegittimità. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva provveduto a versare la quota ridotta dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente osservato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, in quanto il pagamento effettuato dalla ricorrente si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio. La domanda di annullamento degli atti impugnati era stata proposta al fine di non effettuare alcun pagamento, sicché il versamento della quota non poteva considerarsi satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere.
Il Collegio ha altresì precisato che il pagamento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venir meno per la parte ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice. Sul punto, la sentenza richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247 e la recente giurisprudenza del TAR Lazio (TAR Roma, sez. 3Q, 03.03.2026, n. 4033).
In considerazione del fatto che il pagamento della quota ridotta ha reso inutile la pronuncia del giudice, il TAR ha ritenuto che non restasse che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità delle questioni trattate e all’andamento della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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