Riconoscimento titolo estero sostegno: obbligo di riesame e misure compensative (TAR Lazio n. 2563 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno è illegittimo quando l’amministrazione, pur dichiarando di procedere a un confronto analitico, fonda il rigetto su rilievi generali e formali, senza effettuare una valutazione effettiva delle conoscenze, abilità e competenze attestate dalla documentazione prodotta dall’interessato. Anche in difetto del titolo abilitativo nello Stato membro di origine e in presenza di differenze formative, la direttiva 2005/36/CE e gli artt. 45 e 49 TFUE impongono di considerare l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente e consentono il riconoscimento previa adozione di adeguate misure compensative, eventualmente aggravate rispetto alla prassi, idonee a colmare le lacune e a scongiurare disparità di trattamento. L’annullamento del diniego comporta l’obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza con approfondita analisi della formazione complessivamente acquisita e di valutare l’eventuale assegnazione delle misure compensative.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno in Italia, di un titolo di specializzazione conseguito in Spagna presso un’Università accreditata, avente ad oggetto l’assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo. L’amministrazione ha respinto l’istanza con una nota di rigetto del 25 luglio 2024, basandosi anche sul parere non favorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il diniego muoveva da un duplice ordine di rilievi: l’attestato estero non darebbe accesso all’insegnamento nello Stato di origine e presenterebbe differenze quantitative e qualitative incolmabili rispetto al percorso formativo italiano disciplinato dal D.M. 30.09.2011. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, denunciando difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e assenza di una valutazione effettiva e specifica della formazione e dell’esperienza acquisite. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 4849 del 28 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e il D.lgs. 206/2007: il riconoscimento presuppone che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nello Stato di origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto l’attestazione dell’autorità spagnola, sicché la fattispecie non ricade nell’ambito applicativo della direttiva, ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE.

Secondo la giurisprudenza europea richiamata, in tale situazione le autorità dello Stato membro ospitante devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. Il Collegio cita la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, nonché la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020.

Il Ministero, pur dichiarando di procedere al confronto analitico con il massimo favor per l’istante, ha respinto l’istanza sulla base di rilievi generali e formali: il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di specializzazione previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, lo svolgimento in modalità blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. Tali argomenti non tengono conto delle conoscenze, abilità e competenze attestate. Dalla documentazione in atti emerge invece una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso estero con gli insegnamenti dell’Allegato B del D.M. 30.09.2011, con previsione di laboratori e di tirocinio diretto in presenza.

Il Collegio rileva poi che il Ministero non ha considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le differenze formative, ritenendo che il riconoscimento avrebbe creato disparità di trattamento con i cittadini italiani. L’assenza di un titolo abilitativo non può però costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.

Il Collegio valorizza infine l’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, e il D.M. n. 77 del 24.04.2025, che richiede, per l’ammissione ai percorsi di specializzazione, un titolo estero di durata non inferiore a 1500 ore o idoneo a conseguire almeno 60 CFU, prevedendo il riconoscimento di un numero ridotto di crediti formativi. Il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa: non si comprendono quindi le ragioni per cui idonee misure compensative non possano colmare le differenze di una formazione ritenuta valida ai fini dell’ammissione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo di riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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