Inammissibile il ricorso che propone una diversa ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 24342 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova è desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente ed è ravvisabile solo ove l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato probatorio. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. È pertanto inammissibile il ricorso che, denunciando il travisamento, proponga una diversa ricostruzione storica del fatto e contesti la rilevanza e l’attendibilità delle prove, senza confrontarsi con gli elementi posti a fondamento della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto aggravato e di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 06/10/2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Patti. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che la motivazione delle decisioni di merito sia fondata su una lettura erronea delle risultanze processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte individua anzitutto i confini del vizio dedotto. Il travisamento della prova deve emergere dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente. Non basta allegare un errore: occorre che l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato probatorio.

Il Collegio richiama poi i limiti strutturali del giudizio di legittimità. Opera il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme, nonché l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Su questa base la Corte rileva che il ricorrente, nel denunciare il vizio, propone una diversa ricostruzione storica del fatto e contesta la rilevanza e l’attendibilità delle prove poste a fondamento della decisione. È precluso alla Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: si tratta di un giudizio sul fatto che, ove sorretto da una motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.

La motivazione impugnata — si legge nel provvedimento, con richiamo alle relative pagine — presenta tali caratteri. I travisamenti denunciati, inoltre, non rivelano connotati di decisività e rilevanza, sia a fronte della deposizione del teste richiamata nella sentenza impugnata, con cui il ricorso non si confronta, sia della circostanza non manifestamente illogica della partecipazione, non contestata, dell’imputato in entrambe le occasioni in cui sono stati commessi i delitti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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