Rifiuto di accertamenti alcolemici e narcologici del conducente non sottoposto a cure mediche (Cass. pen. n. 10784 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada non è integrata dal rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, poiché la condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con etilometro, a quelli preliminari tramite “screening” e a quelli svolti dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali. Tali condizioni — coinvolgimento in incidente stradale e bisogno di cure mediche — sono tassative e devono ricorrere congiuntamente. Analogamente, il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada non ricorre quando il conducente, pur coinvolto in un incidente, non sia stato sottoposto a cure mediche, difettando la condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto l’imputata dai reati di cui all’art. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, per essersi rifiutata, dopo aver perso il controllo dell’autovettura andando a sbattere contro un albero, di sottoporsi a prelievi di liquidi ematici e biologici per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. La polizia intervenuta aveva constatato un forte alito vinoso e aveva disposto il trasporto della donna, “per precauzione e controllo”, presso l’ospedale, dove la stessa aveva opposto un netto rifiuto alle richieste di sottoporsi agli accertamenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica per aspecificità del motivo unico, non avendo il ricorrente enunciato e argomentato rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Quanto al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, la Corte ha precisato che la possibilità di procedere, su richiesta degli organi di polizia, all’accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradali e che gli stessi siano bisognevoli di cure mediche. Nel caso di specie, pur essendosi verificato un incidente stradale nel senso rilevante ai fini d’interesse, l’imputata non aveva avuto bisogno di cure mediche, essendo il trasferimento in ospedale avvenuto “per precauzione e controllo”. Ne consegue che la richiesta rivolta dalla polizia era illegittima e il rifiuto opposto penalmente irrilevante.
Con riferimento al reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, la Corte ha rilevato che, nella specie, non era emersa alcuna sintomatologia correlata allo stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, essendosi dato atto unicamente del riscontro di alito vinoso. Il ricorrente aveva omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione, senza allegare elementi dai quali fosse ricavabile una ulteriore sintomatologia emergente dall’atto di accertamento della polizia, né era stata allegata l’impossibilità di procedere a esami speditivi, che non avevano neppure costituito oggetto di richiesta alla conducente.
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Nota della Redazione
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