Riciclaggio, condotta manipolativa e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 10518 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi non si limiti a detenere beni di provenienza furtiva, ma ne compia la manipolazione, smontando pezzi di autovetture al momento dell’intervento della polizia giudiziaria. La diversa qualificazione giuridica del fatto richiede una versione alternativa sostenuta dall’interessato e non la mera allegazione difensiva. I motivi di appello devono essere specifici, a pena di inammissibilità: la loro genericità esonera il giudice dall’obbligo di rispondere, e la censura di difetto di motivazione su motivi generici è priva di fondamento. Le doglianze sulla dosimetria della pena non prospettate in appello sono inammissibili in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Bari, che in riforma della decisione del Gip del Tribunale di Foggia aveva rideterminato la pena per il delitto di riciclaggio, consumato e tentato, in anni tre di reclusione e 4.200,00 di multa.

Deduce, con il primo motivo, la violazione di legge per mancata motivazione sulla richiesta di derubricazione del riciclaggio in ricettazione o in furto, valorizzando la vicinanza temporale tra la scoperta del furto e l’avvistamento, il diniego delle attenuanti generiche e la modulazione della pena per continuazione e tentativo. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza e alla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, concernente la diversa qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico e manifestamente infondato. La Corte di appello aveva posto in rilievo che l’imputato era stato sorpreso mentre effettuava operazioni di smontaggio di pezzi di autovetture: la qualificazione è quindi corretta, perché non si è trattato di mera detenzione di beni di provenienza furtiva, ma di condotta manipolativa del detentore.

Il collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Rv. 279703. Quanto alla derubricazione in furto, osserva che il fattore temporale e la vicinanza del luogo di asportazione alla residenza sono elementi allegati dal difensore, non opposti dall’interessato, il quale non ha fornito una versione alternativa dei fatti né una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

La motivazione è dunque congrua e logicamente coerente con i dati processuali. Su questo punto la Corte richiama Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Rv. 257983, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313.

Le censure su dosimetria della pena, aumento per la continuazione e riduzione per il tentativo sono inammissibili perché non prospettate in appello. Il diniego delle attenuanti generiche, sul quale la sentenza di appello è silente, era stato congruamente motivato in primo grado e la difesa aveva articolato censure generiche. I motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., devono indicare le ragioni della doglianza: la genericità della censura fa venir meno l’obbligo del giudice di rispondere. Richiama Sez. 1, n. 4713 del 28/03/1996, Rv. 204548. Segue condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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