Diffamazione sui social e tenuità del fatto: annullamento per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 9179 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo social network, il richiamo dell’imputazione all’intero testo dello scritto diffamatorio, con la precisa indicazione degli estremi per la sua identificazione, comporta che l’addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l’integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, se verificatasi in primo grado, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. In tema di particolare tenuità del fatto, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’esimente, che richiede una valutazione complessiva della fattispecie basata su una serie di indicatori, quali la natura e la gravità degli illeciti, le modalità della condotta, l’intensità del dolo e i comportamenti successivi.
Il Fatto
L’imputato, presidente di un’associazione animalista, era stato condannato per il reato di diffamazione aggravata dalla continuazione per aver pubblicato su Facebook commenti offensivi nei confronti di un’associazione dedita alla cura degli animali, accusandone i componenti di non accudire adeguatamente un cane. La Corte di appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado, negando il riconoscimento della scriminante del diritto di critica, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere il giudice di appello valorizzato frasi diverse da quelle oggetto di contestazione; il mancato riconoscimento della esimente del diritto di critica; l’illegittima esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Trattandosi di una nullità a regime intermedio verificatasi in primo grado, essa avrebbe dovuto essere dedotta entro la deliberazione della sentenza di appello e non poteva, quindi, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Nel merito, la censura è stata comunque ritenuta manifestamente infondata: l’addebito, che richiamava l’intero testo dello scritto diffamatorio, doveva intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, e le espressioni valorizzate dai giudici di merito erano comunque ricomprese nel perimetro della contestazione.
Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, è stato invece ritenuto infondato. I giudici di merito avevano negato l’esimente per l’assenza del requisito di verità del fatto e per il mancato rispetto del limite della continenza, considerate le espressioni gravemente offensive utilizzate. La Corte ha giudicato tali valutazioni immuni da vizi logici e, in quanto tali, non sindacabili in sede di legittimità.
Il terzo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto facendo riferimento al comportamento successivo alla pubblicazione del primo post, senza chiarire se l’elemento ostativo fosse la non tenuità dell’offesa o l’abitualità del comportamento. Tale ambiguità è stata ritenuta sintomatica di un vizio argomentativo che lascia indeterminate le ragioni della decisione. Per sostenere la gravità di un fatto considerato bagatellare dal Tribunale, sarebbe stato necessario un impegno motivazionale più significativo, capace di confrontarsi con i parametri dell’art. 131-bis cod. pen.; qualora, invece, si fosse inteso far leva sull’abitualità, l’affermazione si poneva in contrasto con il principio per cui la pluralità di reati in continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’esimente.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., rigettando il ricorso nel resto. L’imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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