Riciclaggio, fumus della malversazione e sequestro oltre il profitto (Cass. pen. Sez. II n. 3770 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dell’ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, non essendo necessario il vaglio della gravità indiziaria ma quello del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Non è configurabile il reato di malversazione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-bis cod. pen. secondo l’orientamento che esclude la fattispecie quando il finanziamento, assistito da garanzia pubblica, provenga da istituto di credito privato: tale lettura è rimasta isolata ed è stata superata dal maggioritario indirizzo, avvalorato dal mutamento normativo introdotto dal d.l. n. 13/2022, che ricomprende il finanziamento erogato dal soggetto privato operante come longa manus dello Stato. Il delitto si perfeziona alla scadenza del termine essenziale fissato in contratto per la realizzazione dell’opera, ovvero prima, quando divenga impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Le contestazioni sulla proporzione tra il valore da confiscare e il valore dei beni vincolati attengono alla fase esecutiva e vanno rivolte al pubblico ministero, non al riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame, respinge l’istanza proposta nell’interesse di un’indagata avverso il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, della somma costituente profitto del reato di riciclaggio, provvisoriamente contestato alla donna. Le si addebita di avere impiegato somme ricevute dal figlio, di provenienza delittuosa, per l’acquisto di un immobile nell’interesse e per conto di lui.
La ricorrente censura il provvedimento sotto quattro profili: l’insussistenza del fumus del riciclaggio e del reato presupposto di malversazione; l’anticipazione del momento consumativo di quest’ultimo rispetto alla scadenza del termine contrattuale; l’eccesso quantitativo dei beni sequestrati rispetto al profitto; il vincolo apposto su un’autovettura acquistata con risparmi propri e in epoca anteriore ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda preliminarmente che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, nella quale rientra la motivazione assente o apparente, e che per legittimare il sequestro basta il fumus commissi delicti e il periculum in mora, non la gravità indiziaria.
Il primo motivo è dichiarato generico, perché meramente reiterativo della censura già respinta dal Tribunale con motivazione congrua. La fattispecie dell’art. 316-bis cod. pen., nella formulazione applicabile ai fatti, punisce chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto erogazioni pubbliche destinate a una o più finalità, non le destina alle finalità previste. La pronuncia richiamata dalla difesa, relativa a un finanziamento assistito da garanzia a prima richiesta ai sensi del d.l. n. 23/2020, è rimasta isolata ed è stata superata dall’orientamento maggioritario, avvalorato dal mutamento normativo del d.l. n. 13/2022, che ricomprende il finanziamento proveniente da istituto privato erogato in forza della convenzione con lo Stato, di cui il soggetto privato opera come longa manus.
La seconda censura è infondata. Il delitto di malversazione si perfeziona alla scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera, ovvero prima, quando divenga impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Nel caso di specie la somma era stata distratta ben prima della scadenza, sicché il reato presupposto risultava già perfezionato alla data delle condotte di riciclaggio, essendo la successiva consumazione irrilevante ai fini del fumus.
Il terzo e il quarto motivo non sono consentiti. Il giudice che emette il provvedimento non deve individuare concretamente i beni da apprendere, potendo limitarsi a determinare la somma costituente profitto del reato; l’individuazione specifica e la verifica della corrispondenza del valore al quantum sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Le contestazioni sulla proporzione tra valore da confiscare e valore dei beni vincolati, risolvendosi in istanze di restituzione parziale, vanno rivolte al pubblico ministero e, in caso di rigetto, al GIP, con provvedimento impugnabile dinanzi al tribunale del riesame. Poiché il decreto aveva limitato il vincolo al valore corrispondente alle somme acquisite, l’eventuale eccedenza doveva essere dedotta in executivis, non con la richiesta di riesame.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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