Incendio colposo: pericolo presunto e rilettura del fatto in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 2780 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di incendio colposo di cui all’art. 449 cod. pen. il pericolo per la pubblica incolumità è presunto, sicché il suo accertamento prescinde dalla verifica di un pericolo concreto. Resta irrilevante che il fuoco rimanga circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella dei giudici di merito, né annullare la sentenza sulla base di mere prospettazioni alternative. Ai fini dell’art. 131 bis cod. pen. il giudizio sulla tenuità dell’offesa si effettua con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sciacca nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 449 cod. pen. Gli si contestava di avere cagionato, per colpa, un incendio durante la pulitura di un terreno, acceso con fuochi non controllati e propagatisi fino a un box in alluminio e legno.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando censure sulla ricostruzione del fatto, sulla nozione di incendio accolta dalla Corte territoriale e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le censure, osserva, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e mirano a sovrapporre una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, senza far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati di legittimità, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto o nell’assunzione di parametri ricostruttivi diversi. Compito del giudice di legittimità è stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, ne abbiano fornito corretta interpretazione e abbiano applicato le regole della logica.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha offerto una valutazione analitica e autonoma sui punti dedotti con l’atto di gravame, con motivazione esaustiva e immune dalle censure. I giudici di merito hanno argomentato sulla riconducibilità del fatto all’imputato, che non ha approntato le cautele necessarie a evitare la propagazione del fuoco, considerata anche la presenza di letame, di uno pneumatico e di manufatti nelle adiacenze.
Quanto alla configurabilità dell’incendio, la Corte ha richiamato il principio per cui, per il reato causato da condotta imprudente e negligente, è irrilevante che il fuoco rimanga circoscritto entro un limite oltre il quale non possa estendersi e l’accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici: esso deve prescindere dall’accertamento di un pericolo concreto, poiché nel reato in questione il pericolo per la pubblica incolumità è presunto (Sez. 4 n. 37599 del 02.08.2007, Rv. 237774).
Infine, il motivo sul mancato riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen. è stato giudicato manifestamente infondato. Ai fini della particolare tenuità del fatto si considerano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudice distrettuale ha valutato la gravità della condotta colposa e l’effettivo pericolo derivante da un incendio di non piccole proporzioni, secondo il principio per cui il giudizio sulla tenuità si effettua con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza necessità di disamina di tutti gli elementi (Sez. 6 n. 55108 del 08.11.2018, Milone, Rv. 274647). All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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