Frode pubbliche forniture richiede malafede contrattuale non semplice inadempimento (Cass. pen. Sez. 6 n. 13506 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture non è integrato dal semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Tale condotta può manifestarsi sia nella fase di aggiudicazione dell’appalto e di stipulazione del contratto, sia nella fase dell’esecuzione del rapporto negoziale. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e solleciti un rinnovato apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimità.
Il Fatto
L’imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con altra persona giudicata separatamente, dei delitti di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture. Secondo l’ipotesi di accusa, quale amministratore di fatto di una società e maggiore azionista di altra società, si sarebbe reso inadempiente al contratto stipulato con un Comune per l’affidamento del servizio di gestione e recapito delle cartelle per la riscossione della tassa sui rifiuti, frodando l’ente nell’esecuzione del rapporto contrattuale. Il Tribunale, previa qualificazione dei fatti nel solo delitto di frode nelle pubbliche forniture e ritenuto assorbito il reato di inadempimento, lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per due anni e al risarcimento dei danni alla parte civile. La Corte di appello aveva confermato la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in via preliminare la tardività dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, pervenuta dopo la chiusura dell’udienza dibattimentale.
Il motivo di ricorso, con cui si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 356 cod. pen. per assenza di dolo, è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha richiamato il principio per cui esula dai poteri del giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata al giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità.
Nel merito, la Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui la frode nelle pubbliche forniture richiede una condotta di malafede contrattuale, non essendo sufficiente il semplice inadempimento doloso. I giudici di appello avevano correttamente individuato tale malafede in plurime condotte fraudolente: l’occultamento del proprio ruolo di dominus delle società, per eludere l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, e la falsa attestazione delle capacità organizzative e finanziarie della società formalmente affidataria del servizio.
Le reiterate condotte di abbandono della corrispondenza, accertate in più date, i gravi ritardi nelle consegne e il mancato ritiro delle missive hanno evidenziato la volontà di continuare a gestire illecitamente un rapporto negoziale consapevolmente sproporzionato rispetto alle capacità organizzative, pregiudicando la continuità del servizio e cagionando un danno all’ente comunale.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende e delle spese sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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