La ripetizione d’indebito postula l’apprensione materiale della somma, non l’essere eredi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18567 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento dell’indebito a persona defunta e ritenuta vivente dal solvens fa sorgere l’obbligo di restituzione ex art. 2033 cod. civ. non in capo agli eredi, ma esclusivamente in capo a colui che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. ha natura sanzionatoria e postula l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, ravvisabile anche nella pedissequa riproposizione di argomenti già disattesi in contrasto con il diritto vivente.
Il Fatto
L’INPS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per la restituzione dei ratei di pensione indebitamente riscossi dal 2014 al 2016, dopo il decesso della suocera, titolare della pensione. Il ricorrente aveva prelevato le somme dal conto corrente cointestato con la suocera, deceduta prima dell’accredito dei ratei.
Il Tribunale di Padova aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione, condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il ricorrente proponeva tre motivi di cassazione, contestando la qualificazione dell’azione come ripetizione d’indebito, la propria legittimazione passiva e la condanna per responsabilità processuale aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla qualificazione dell’azione e sulla legittimazione passiva. Ha ribadito il principio, già affermato da Sez. VI-III, ordinanza n. 17705 del 2016, secondo cui il pagamento dell’indebito a persona defunta ma ritenuta vivente non fa sorgere alcuna obbligazione in capo al defunto, né in capo agli eredi. L’obbligo restitutorio sorge solo in capo a chi, con la materiale apprensione, acquisisce la qualità di accipiens.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prelevato le somme dal conto cointestato, quale delegato al ritiro della pensione. La Corte ha quindi ritenuto corretta la qualificazione dell’azione nell’alveo dell’art. 2033 cod. civ., coerente con le allegazioni della domanda monitoria incentrate sulla carenza di titolo dello spostamento patrimoniale e sul fatto che di tale spostamento si fosse giovato il ricorrente.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato la natura non risarcitoria ma sanzionatoria della fattispecie di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., come chiarito da Corte costituzionale n. 152 del 2016. La disposizione sanziona un comportamento processuale abusivo, postulando la consapevolezza dell’infondatezza della domanda o la colpa grave per carenza dell’ordinaria diligenza, come nei casi di pretestuosità dell’iniziativa per contrarietà al diritto vivente, secondo Sezioni Unite n. 22405 del 2018.
La Corte d’appello aveva correttamente individuato un quid pluris rispetto alla mera erroneità delle tesi giuridiche, avendo il ricorrente reiterato in gravame argomenti già disattesi senza confrontarsi con le pronunce nomofilattiche. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, per la reiterazione delle stesse argomentazioni anche nel giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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