Pensione di anzianità indebita: il dolo dell’accipiens esclude l’irripetibilità delle somme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9951 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni pensionistiche, l’irripetibilità dell’indebito è esclusa quando l’attribuzione patrimoniale sia avvenuta con il dolo dell’accipiens, ossia con la consapevolezza dell’insussistenza del diritto alla prestazione. L’accertamento del dolo costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, che può essere fondato su inferenze logiche corrispondenti all’id quod plerumque accidit, non sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e coerente. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un error in iudicando, solleciti in realtà una revisione dell’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice del gravame.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva accolto il gravame dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva accolto le domande della contribuente, erede del dante causa, volte a contestare la richiesta di restituzione della pensione di anzianità indebitamente corrisposta al defunto. La Corte territoriale aveva accertato che l’erogazione era stata riconosciuta in virtù dell’attività illecita di un dipendente dell’Istituto, il quale aveva accreditato contributi fittizi; aveva quindi ravvisato in capo all’accipiens il coefficiente psicologico del dolo, ritenendolo incompatibile con l’invocata irripetibilità delle somme riscosse.
Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 330 cod. proc. civ. per la pretesa invalidità della notificazione dell’atto di appello, la S.C. ha osservato che la censura era del tutto generica, priva di circostanziati ragguagli sugli atti processuali rilevanti; la mera indicazione della diversità tra il sottoscrittore della relata e il destinatario non è sufficiente, difettando i necessari riscontri documentali per cogliere ex actis il vizio prospettato.
Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 420, 421 e 437 cod. proc. civ., dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 111 Cost. per essersi la sentenza fondata su documentazione illegittimamente acquisita, la Corte ha rilevato l’assenza di confronto con l’iter logico della decisione impugnata: la pronuncia d’appello aveva fatto leva su circostanze pacifiche, senza richiamare i documenti asseritamente illegittimi e senza considerare la latitudine dei poteri istruttori del giudice del gravame ex art. 437 cod. proc. civ.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2033 cod. civ., dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e dell’art. 13 della legge n. 412/1991, è stato reputato parimenti inammissibile. La ricorrente, pur discorrendo dei presupposti dell’irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, non ha avvalorato la dedotta violazione in ordine agli elementi costitutivi del dolo, sollecitando in realtà una revisione del giudizio di fatto già esternato in maniera adeguata e coerente dalla Corte territoriale, la quale aveva ricostruito il dolo dell’accipiens sulla base di inferenze logiche persuasive, corrispondenti all’id quod plerumque accidit, e di un apprezzamento organico dei dati di causa.
La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non essendovi luogo a regolazione delle spese per la mancata attività difensiva dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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