Ricognizione di debito con data certa anteriore opponibile al curatore (Cass. civ. Sez. I n. 932 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, dovendosi presumere l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova, il cui onere grava sul curatore fallimentare, della sua inesistenza o invalidità. La ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi e la relevatio ab onere probandi in favore del creditore. L’art. 2704 cod. civ. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti idonei a conferire data certa alla scrittura privata e rimette al giudice di merito la valutazione caso per caso. L’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti del curatore che agisca come gestore del patrimonio del fallito non esime il curatore dal provare l’inesistenza, l’invalidità o l’inefficacia del titolo negoziale.
Il Fatto
La società creditrice proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia, per il corrispettivo di merce fornita e rimasto insoluto, oltre agli interessi. Il giudice delegato rigettava l’istanza.
Proposta opposizione, il curatore resisteva. Con decreto dei 8/10.11.2017 il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che gli artt. 2709 e 2710 cod. civ. non fossero applicabili nei confronti del curatore e che i documenti di trasporto, privi di sottoscrizione del vettore e del destinatario, non provassero la consegna della merce. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, fra loro connessi, e li ritiene fondati. Muove dal principio generale in materia di prova dell’inadempimento: il creditore che agisca per l’adempimento del contratto deve provare la fonte del suo diritto e la scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo.
Su tale base assume rilievo decisivo il riconoscimento del debito operato dal legale rappresentante della società poi fallita. La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori, perché deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova contraria del curatore.
La Corte richiama la propria elaborazione in tema di art. 2704 cod. civ., secondo cui la norma non contiene un’elencazione tassativa dei fatti dai quali desumere la data certa, rimettendo al giudice di merito la valutazione caso per caso. Nella specie la ricognizione era allegata al ricorso per decreto ingiuntivo proposto prima della dichiarazione di fallimento.
Ne deriva che non si giustificano gli assunti del tribunale secondo cui, nei confronti del curatore-terzo, il riconoscimento avrebbe valenza di atto liberamente apprezzabile e di efficacia probatoria di scarso momento. L’opponibilità al curatore-terzo produce l’effetto confermativo del preesistente rapporto, con relevatio ab onere probandi in favore del creditore.
In assenza di prova, da parte del curatore, dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’inefficacia del titolo negoziale, questo non può che reputarsi esistente, valido ed efficace. Tanto a prescindere dall’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti del curatore e dalla dedotta inidoneità dei documenti di trasporto.
La Corte accoglie pertanto i motivi, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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