Estratto di ruolo, interesse ad agire plasmato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. (Cass. civ. Sez. V n. 17292 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti. Nei giudizi di merito lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, istituto applicabile anche al processo tributario; nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un estratto di ruolo dell’11 marzo 2016, relativo a numerosi crediti iscritti nelle cartelle di pagamento ivi indicate.
Il contribuente ricorre in Cassazione con tre motivi. Nella memoria depositata chiede, nell’ipotesi di ravvisata inammissibilità del ricorso, la compensazione delle spese per la sopravvenuta modifica normativa. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia entrate riscossione e il Comune di Roma Capitale, che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di tardività. La Commissione tributaria regionale non ha qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., ma lo ha respinto nel merito, ritenendo notificati gli atti presupposti dell’estratto di ruolo e delle cartelle. Il presupposto dell’eccezione viene quindi meno.
Nel merito i motivi sono trattati unitariamente, perché tutti attengono alla possibilità di impugnare l’estratto di ruolo. La Corte rileva l’assenza di interesse all’impugnazione alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, interesse neppure prospettato nel ricorso e nei gradi di merito.
Il principio è quello delle Sezioni Unite n. 26283 del 06/09/2022: la norma sopravvenuta ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Ne segue l’applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti, con onere di dimostrare il concreto interesse nelle forme proprie di ciascun grado.
Dalla inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese e l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata. La Corte liquida 1.000,00 euro per ogni controricorrente e 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende, tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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