Rimborso imposta di registro solo se l’annullamento non è imputabile alle parti (Cass. civ. Sez. V n. 2791 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il diritto al rimborso dell’imposta versata in relazione a un atto dichiarato nullo o annullabile sussiste, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 131/1986, solo in presenza di tre condizioni concorrenti: la definitività della sentenza di nullità o annullamento, la non imputabilità della patologia alle parti e l’insuscettibilità dell’atto di ratifica, convalida o conferma. Il contribuente che abbia omesso di impugnare nei termini l’avviso di liquidazione e la cartella non può far valere il venir meno del presupposto impositivo nel giudizio di legittimità, né supplire in quella sede alle allegazioni probatorie non compiute nel merito. È inammissibile, inoltre, il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam, estranea alla ratio decidendi e improduttiva di effetti sul dispositivo.

Il Fatto

La contribuente aveva acquistato un immobile con atto del 31.03.2004, versando l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. Il Tribunale di Latina, con sentenza del primo febbraio 2017, aveva annullato il contratto per vizio del consenso, costituito dalla minaccia di un male grave. Su questa base la contribuente aveva chiesto il rimborso dell’imposta versata.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione n. 5991/2019, respinse l’appello della contribuente, rilevando che non vi era prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e che l’avviso di liquidazione e la successiva cartella, notificati prima dell’introduzione del giudizio civile, non erano stati tempestivamente opposti. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi; resistono l’Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione, quest’ultimo con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, esaminato in via preliminare, è privo di pregio. La Corte ribadisce che l’Agenzia delle entrate – Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza alcuna formalità, salvo i casi riservati all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale. La delibera motivata prevista dall’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 opera solo quando l’ente, per una controversia convenzionalmente riservata all’Avvocatura erariale, non intenda avvalersene. La costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro patrocinio postula implicitamente la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o prova.

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La censura non coglie la ratio decidendi, appuntandosi su un passaggio meramente descrittivo della vicenda. La decisione impugnata si fonda su due ragioni autonome: la definitività degli atti impositivi non opposti nei termini e il difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Nel merito, la Corte esclude che l’opposizione dell’acquirente a lasciare l’abitazione possa integrare la forza maggiore idonea a conservare l’agevolazione prima casa: elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza nel comune ove si trova l’immobile, entro diciotto mesi dall’atto.

Sul rimborso, la Corte ricostruisce l’art. 38 d.P.R. n. 131/1986. La caducazione dell’atto negoziale ripristina le posizioni originarie dei contraenti, con diritto alla restituzione dell’imposta, ma solo se la patologia è ascrivibile a vizi esistenti ab origine e non imputabile alle parti. Nel caso di specie la contribuente non ha richiesto il rimborso, non risultando aver versato l’imposta, né ha allegato la sentenza con la formula del passaggio in giudicato.

Il ricorso principale è dunque rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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