Simulazione del prezzo nella cessione d’azienda: gli assegni come principio di prova scritta (Cass. civ. Sez. II n. 34624 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione del prezzo nella cessione d’azienda, gli assegni rilasciati in esecuzione del contratto possono costituire principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724, n. 1, c.c., anche se non contengono un preciso riferimento al fatto controverso, purché tra lo scritto e il fatto medesimo esista un nesso logico che renda verosimile la simulazione. Tale documento non deve necessariamente provenire da un rappresentante formalmente investito dei poteri, essendo sufficiente che il giudizio di verosimiglianza comprenda la qualità di rappresentante di fatto della persona da cui proviene. L’ammissibilità della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. richiede una valutazione che si articoli in un momento analitico, volto a selezionare gli indizi singolarmente rilevanti, e in un momento sintetico, volto a verificarne la concordanza e la capacità di fornire una valida prova presuntiva. La presunzione di conformità del contratto definitivo alla volontà delle parti può essere vinta solo dalla prova di un accordo simulatorio risultante da atto scritto, ma tale prova non deve necessariamente essere contemporanea alla stipula del definitivo.
Il Fatto
La controversia concerneva un contratto di cessione d’azienda tra una società gestrice di un’osteria-enoteca (cedente) e una società acquirente (cessionaria), avente ad oggetto l’accertamento della simulazione relativa al prezzo di cessione. La cedente sosteneva che il prezzo effettivamente concordato fosse quello indicato nel contratto preliminare (€ 310.000), e non quello risultante dal contratto definitivo (€ 180.000), chiedendo la condanna della controparte al pagamento del residuo. Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda, condannando la società cessionaria e i soci, mentre la Corte d’Appello di Venezia riformava integralmente la sentenza, ritenendo la simulazione non provata. Avverso tale decisione ricorrono in cassazione i successori della parte cedente, sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i primi tre motivi, ha rigettato la tesi secondo cui la cessione d’azienda non richiederebbe la forma scritta, confermando che l’impresa commerciale, soggetta a registrazione ex art. 2195 c.c., deve essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 2556 c.c. Tuttavia, ha individuato il vizio della sentenza impugnata nell’impiego distorto del principio di diritto, desunto da Cass. 9063/2012, secondo cui il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, superando il preliminare.
Il principio è stato utilizzato come un “filtro selettivo” che ha indotto la Corte territoriale a svalutare elementi indiziari rilevanti, che invece avrebbero meritato una rinnovata valutazione in chiave presuntiva. La Cassazione ha evidenziato che l’art. 2724, n. 1, c.c. consente l’uso della prova presuntiva in presenza di un principio di prova scritta, tale essendo nel caso di specie gli assegni emessi da un soggetto che, pur non facendo formalmente parte della compagine sociale, aveva svolto un ruolo centrale nella trattativa, apparentemente come rappresentante di fatto della società cessionaria.
Richiamando Cass. 24903/2023 e Cass. 7647/2023, il Collegio ha precisato che il giudice di rinvio dovrà assoggettare l’intera vicenda a una rinnovata valutazione critica, articolata in due momenti: prima una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli privi di rilevanza; poi una valutazione complessiva, per accertare se gli indizi siano concordanti. Tra i fatti indizianti sono stati indicati il prezzo del preliminare, la vicenda dell’emissione degli assegni, il rapporto tra i loro importi e il prezzo del preliminare, il ruolo del padre dei soci e il contesto negoziale. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto.
Il quinto motivo, relativo all’omessa valutazione dell’esecuzione del contratto in modo incompatibile con il definitivo, è stato accolto nei medesimi limiti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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