Prescrizione presuntiva del compenso professionale e ammissione implicita della non estinzione (Cass. civ. Sez. II n. 31935 del 08.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione presuntiva del diritto del professionista al compenso, ai sensi degli artt. 2956 e 2959 cod. civ., è rigettata quando il debitore abbia ammesso in giudizio, anche solo implicitamente, che l’obbligazione non è estinta. L’art. 2959 cod. civ. non postula una confessione in senso proprio: è sufficiente una condotta processuale incompatibile con la presunzione di avvenuto pagamento, non rilevando che l’ammissione sia contenuta in un atto difensivo privo di sottoscrizione personale della parte. Il creditore può superare la presunzione solo con il giuramento decisorio o avvalendosi di tale ammissione. L’interpretazione delle dichiarazioni e del comportamento processuale della parte, volta a stabilire se integrino ammissione della non avvenuta estinzione, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il Fatto

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati in un giudizio definito con sentenza di merito. I due destinatari proponevano opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod. civ. e rappresentando di aver effettuato, nel tempo, diversi pagamenti in favore del professionista, alcuni mediante assegni bancari.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e i soccombenti proponevano appello. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che l’ammissione dell’esecuzione di più pagamenti implicasse il riconoscimento di un pagamento solo parziale e, quindi, della permanenza dell’obbligazione. Avverso tale pronuncia i debitori ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente, investono la disciplina della prescrizione presuntiva. I ricorrenti sostenevano che la dichiarazione sui pagamenti, contenuta nell’atto difensivo e non sottoscritta personalmente, non potesse valere come confessione e che il riferimento ai pagamenti non andasse letto come ammissione della loro parzialità.

La Corte ricostruisce l’istituto. La prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2959 cod. civ. non si fonda sull’inerzia del creditore, ma sulla presunzione legale che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto, in ragione della natura dell’obbligazione e degli usi. L’eccezione può essere opposta solo dal debitore che assuma l’avvenuta estinzione del debito; è invece incompatibile con ogni difesa che ne presupponga la permanenza.

Ne deriva che il debitore eccipiente deve provare il decorso del termine, mentre il creditore può dimostrare la mancata soddisfazione solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è estinta.

La Corte chiarisce un punto decisivo: l’art. 2959 cod. civ. non richiede una confessione formale. È sufficiente una condotta processuale che, anche solo implicitamente, contrasti con la presunzione di pagamento. Irrilevante è dunque la mancata sottoscrizione personale dell’atto difensivo; ciò che conta è il comportamento della parte nel processo. Non è ostativa all’eccezione, invece, la semplice mancata contestazione dell’inadempimento, non assimilabile a implicita ammissione.

Quanto all’interpretazione delle dichiarazioni, essa integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente motivato. Nella specie la motivazione del giudice di appello è ritenuta congrua e giuridicamente corretta, poiché il richiamo ai plurimi pagamenti, agganciato all’eccezione di prescrizione, è compatibile con la sola ammissione di un’estinzione parziale dell’obbligazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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