Indennizzo ex art 44 dPR 327/2001 e modifica peggiorativa della proprietà (Cass. civ. Sez. I n. 712 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’indennizzo previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 spetta in ogni caso in cui la legittima esecuzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità comporti una permanente modifica peggiorativa dei poteri e delle facoltà spettanti al proprietario del bene, purché tale modifica abbia un risvolto in termini economici e si risolva in una diminuzione del valore del bene stesso. Il diritto presuppone un’attività lecita della pubblica amministrazione e si distingue dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che richiede l’accertamento di un fatto doloso o colposo. Non è necessario che sia costituita una servitù né che siano provate immissioni eccedenti la normale tollerabilità: è sufficiente la compressione di facoltà, anche non marginali, inerenti al contenuto del diritto dominicale.
Il Fatto
Una società aveva realizzato, previa approvazione del progetto da parte della Regione Campania con dichiarazione di pubblica utilità, un metanodotto su terreni confinanti con un immobile di proprietà di altra società, sul quale insistevano due volumi destinati ad abitazione e a opificio. La proprietaria del fondo limitrofo ha convenuto in giudizio la società costruttrice davanti al Tribunale, chiedendo la ricollocazione dell’impianto, il risarcimento del danno o, in via subordinata, il pagamento dell’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001.
Il Tribunale ha rigettato le domande, escludendo sia la violazione delle norme di sicurezza, urbanistiche e ambientali, sia la ricorrenza dei presupposti dell’indennità. La Corte d’appello, in riforma, ha accolto l’impugnazione e condannato la società costruttrice al pagamento della somma di € 80.165,01, condividendo le conclusioni del consulente tecnico in ordine alla riduzione di valore dell’immobile. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che non vi era stato esproprio, né costituzione di servitù, e che il fondo non aveva subito alcuna diminuzione di valore per perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
La Corte ha ricostruito la funzione della norma. Il diritto all’indennizzo per i danni derivanti dalla legittima realizzazione di un’opera pubblica si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, in forza del quale non è consentito soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza indennizzo, in coerenza con l’art. 42 Cost. Esso presuppone un atto legittimo della P.A. e si distingue dal risarcimento ex art. 2043 c.c.
Ai fini dell’indennizzo sono necessarie solo tre condizioni: l’attività lecita della p.a.; l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente, concretantesi nella perdita o diminuzione di un diritto; il nesso di causalità tra esecuzione dell’opera e danno. Il titolare della posizione soggettiva tutelata è il proprietario del bene contiguo all’opera.
La Corte ha precisato che, per effetto della legittima costruzione di un’opera pubblica, il proprietario può essere privato di utilità che, lungi dall’essere marginali, ineriscono al contenuto intrinseco della proprietà, quali la luminosità, la panoramicità e la godibilità dell’immobile. Ciò non impedisce alla P.A. di privare il proprietario di tali facoltà, ma le impone di indennizzarlo. Il riferimento è all’art. 832 c.c.: ogni modifica peggiorativa del godimento o della disposizione del diritto dominicale, permanente e suscettibile di valutazione economica, comporta il diritto all’indennizzo.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha condiviso l’accertamento tecnico secondo cui la presenza dell’impianto aveva ridotto il valore commerciale del bene, per il peggioramento architettonico e ambientale del contesto e per l’aumento del rischio di incidenti connesso alla vicinanza del gasdotto. Si tratta di valutazione in fatto conforme ai criteri della norma. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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