Indebito pensionistico per superamento limiti di reddito e onere comunicazione del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 488 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di ratei pensionistici erogati in eccedenza per superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, non trova applicazione l’art. 52, comma 2, legge n. 88 del 1989 né l’art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, riferendosi tali norme all’indebito previdenziale della gestione privata, di competenza del giudice del lavoro. Il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di procedere al recupero, ma oltre il termine annuale spetta al giudice valutare la ripetibilità dell’indebito. Grava sul pensionato l’onere di comunicazione delle variazioni reddituali, senza che assuma rilievo la buona fede del percettore.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’INPS del 23 dicembre 2020, con cui l’Istituto ha disposto il recupero di un indebito pensionistico di € 7.339,94 sulla pensione ai superstiti, percepita a seguito di domanda del 6 gennaio 2018. La pretesa nasce dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi posseduti.

La ricorrente ha eccepito la decadenza dell’Istituto, richiamando l’art. 52, comma 2, legge n. 88 del 1989 e l’art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, e ha sostenuto l’assenza del dolo, avendo indicato tutti i redditi nella domanda di pensione. Ha chiesto la declaratoria di non debenza della somma e la restituzione di quanto trattenuto. L’INPS, costituitosi, ha invocato l’onere di comunicazione dei redditi in capo al pensionato e l’irrilevanza della buona fede.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie muovendo dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della Tabella F. Richiama la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni riunite, che in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito ha affermato l’applicazione della legge n. 428/1985 e del d.P.R. n. 429/1986, escludendo l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973.

Da tale pronuncia la Corte trae il principio per cui il decorso del tempo non consuma il potere dell’INPS di recuperare l’indebito, ma oltre il termine annuale spetta al giudice di merito valutare se la somma sia o meno ripetibile. Su questa base, e in forza del costante orientamento della giurisprudenza contabile, l’eccezione di decadenza viene respinta.

La Corte esclude, infatti, l’applicabilità al giudizio pensionistico dell’art. 52 legge n. 88/1989 e dell’art. 13 legge n. 412/1991, trattandosi di norme relative all’indebito previdenziale e assistenziale della gestione privata INPS, devoluto alla cognizione del giudice del lavoro. Il richiamo è alla sentenza n. 50/2019 della Seconda Sezione Centrale d’Appello.

Nel merito, la Corte rileva che in sede di domanda di pensione di reversibilità la ricorrente aveva indicato i redditi dell’anno 2016, impegnandosi a comunicare le variazioni, e che il reddito risultante dal modello 730/2018 per l’anno 2017 era superiore a quello dichiarato. Poiché era onere della ricorrente comunicare la variazione e l’intervallo temporale tra la presentazione del modello e la nota di recupero era esiguo, il ricorso è rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, quantificate in € 500,00 a favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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