Parifica del conto giudiziale e visto di regolarità amministrativo-contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 89 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parifica del conto giudiziale è procedimento complesso, che comprende la concordanza del rendiconto con le scritture dell’Amministrazione e il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dagli uffici di controllo. Essa non può fondarsi sulle sole scritture formate dall’agente contabile, poiché deve attestare la coerenza della rendicontazione con le risultanze documentali esterne in possesso dell’Amministrazione. La relazione degli organi di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., costituisce adempimento distinto dalla parifica e va trasmessa alla Corte unitamente al conto. L’omesso deposito della relazione non determina l’improcedibilità quando l’Amministrazione abbia agito secondo gli schemi dell’art. 16 d.lgs. n. 123/2011.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato istruttore, che ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso da un’agente contabile per l’esercizio finanziario 2019, con gestione limitata al periodo dal 28.1.2019 al 31.12.2019. L’agente rivestiva la qualità di consegnataria, presso una Ragioneria territoriale dello Stato, dei libretti e dei documenti di viaggio destinati ai mutilati e agli invalidi di guerra.
Il magistrato istruttore ha prospettato profili di improcedibilità per asserita irregolare parificazione del conto, per omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno e per la continuità di gestione nella successione tra agenti contabili. Nel merito ha segnalato il mancato assolvimento dell’onere di depositare i documenti essenziali per l’esame della gestione. La Procura regionale ha aderito alle conclusioni del magistrato istruttore; l’Amministrazione ha replicato depositando la propria memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione dell’improcedibilità per l’asserita irregolare parificazione del conto, che secondo il magistrato istruttore si sarebbe risolta in un visto di mero stile. Il Collegio richiama l’art. 618 r.d. n. 827/1924, tuttora vigente, e l’art. 139, comma 2, c.g.c., che impone il deposito del conto previa parificazione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva, delib. n. 4/2020/cons. dell’11.9.2020.
La Corte qualifica la parifica come procedimento complesso: essa comprende sia la concordanza del conto con le scritture detenute dall’Amministrazione, sia il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio, organi esterni all’Amministrazione di appartenenza. La parifica e il visto si distinguono dalla relazione degli organi di controllo interno, adempimento ulteriore che va trasmesso alla Corte unitamente al conto.
Da tale qualificazione discende un limite sostanziale: il visto di conformità non può basarsi sulle sole scritture formate dall’agente contabile e nella sua esclusiva disponibilità, altrimenti si esaurirebbe in un controllo di coerenza interna. La parifica deve attestare che la rendicontazione è coerente con le risultanze documentali esterne in possesso dell’Amministrazione, presupponendo un controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture amministrative (nel testo richiamata Sez. Giur. Lazio, sent. n. 511/2021).
Su queste basi il Collegio esclude che sussistano ragioni per dichiarare l’improcedibilità, pur segnalando alla Ragioneria territoriale la necessità di adottare adeguate misure organizzative per assicurare, nelle gestioni future, un controllo effettivo del conto. Quanto all’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno, la Corte rileva che l’Amministrazione ha agito secondo gli schemi dell’art. 16 d.lgs. n. 123/2011 e le indicazioni della delibera delle Sezioni Riunite, essendo il visto di regolarità amministrativo-contabile adempimento propedeutico al giudizio di conto.
Nel merito, dal rendiconto depositato risulta che non sono intervenute operazioni di carico e scarico dei beni oggetto dell’obbligo di custodia. Il conto si appalesa pertanto regolare e l’agente contabile è ammesso a discarico; in assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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