Controllo rendiconti enti locali concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 9 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del Tuel, costituisce un riesame di legalità e regolarità finanziaria, distinto dal controllo sulla gestione amministrativa e compatibile con l’autonomia degli enti in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e all’unità economica della Repubblica. Ove dall’esame dei dati di bilancio, delle relazioni dell’organo di revisione e degli atti depositati in istruttoria non emergano irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione, la Sezione dichiara concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti, nei limiti degli aspetti scrutinati. Tale conclusione non implica valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite, né esaurisce le irregolarità eventualmente presenti nella gestione dell’ente.
Il Fatto
L’esame ha riguardato i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune, come rappresentati nelle relazioni predisposte dall’organo di revisione e nei prospetti allegati. I questionari erano stati trasmessi alla Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.
Dall’esame dei dati finanziari, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l’ente, chiedendo chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. L’ente ha depositato le precisazioni richieste e la relativa documentazione. All’esito, la questione è giunta alla Sezione per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in primo luogo il fondamento normativo del controllo. L’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, secondo criteri e linee guida definiti dalla Corte stessa. La finalità è la tutela dell’unità economica della Repubblica e il coordinamento della finanza pubblica.
Il controllo si svolge in linea con l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 ed è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive da parte dell’ente. L’art. 148-bis del Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento posto dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.
Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 60/2013, che ha qualificato tali controlli come tipologie estese alla generalità degli enti locali, collocate su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa. La loro compatibilità con l’autonomia di regioni, province e comuni è affermata in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, con riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Il rilievo di tali prerogative è accentuato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/2012, che richiama all’art. 97 Cost. il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Nel merito, la Sezione esamina i rendiconti 2020 e 2021, con particolare attenzione al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento e ai fondi relativi all’emergenza Covid. L’esame non ha fatto emergere irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Corte precisa che il controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esaurisce le irregolarità eventualmente presenti nella gestione né quelle profilabili dalle informazioni complessivamente rese nei questionari. Il provvedimento dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti, nei limiti della parte motiva, e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.
Nota della Redazione
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