Tredicesima mensilità dovuta sulla pensione privilegiata indiretta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 489 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tredicesima mensilità è dovuta sul trattamento di pensione privilegiata indiretta fin dalla decorrenza del rapporto pensionistico, senza che rilevi la mancata liquidazione da parte dell’ente previdenziale. Sull’inerzia dell’INPS il giudice contabile dichiara la contumacia del resistente e accoglie la domanda. Sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria, ma nei limiti del cumulo parziale. La soccombenza dell’ente previdenziale giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, è titolare di una pensione privilegiata indiretta concessa con decorrenza dall’01.11.1997 e liquidata dall’INPS. L’ente previdenziale non aveva provveduto alla liquidazione della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico, nonostante la richiesta presentata nell’ottobre 2007 e rigettata con nota del dicembre 2007.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto alla tredicesima sulla pensione di reversibilità a far data dalla decorrenza del rapporto pensionistico, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze distratte a favore del procuratore antistatario. L’INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo e non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione conferma la dichiarazione di contumacia dell’INPS, già disposta con l’ordinanza n. 141/2023 all’esito dell’udienza del 27.09.2023, con la quale era stato ordinato all’ente di depositare il fascicolo amministrativo. Il resistente è rimasto inerte anche dopo tale provvedimento.

Nel merito, la Corte rileva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, in conformità a costante giurisprudenza della Sezione. A sostegno richiama la sentenza n. 284/2021 della stessa Sezione, alla cui motivazione rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c..

Il rinvio motivazionale integra il percorso argomentativo della decisione: il principio affermato è che la tredicesima mensilità compete sul trattamento di pensione privilegiata indiretta fin dalla decorrenza del rapporto, senza che l’omessa liquidazione da parte dell’ente possa incidere sul diritto.

Sul piano accessorio, la Corte precisa che sulle somme dovute a titolo di arretrati sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale, come stabilito dalle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza dell’INPS segue la condanna alle spese di lite, quantificate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario e nulla per le spese di giudizio. La sentenza è stata depositata con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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